Nessuna regolarizzazione per l’extracomunitario condannato per rissa
L’extracomunitario che ha patteggiato la condanna per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale
non può ottenere la regolarizzazione: da qui l’annullamento del
permesso di soggiorno già rilasciato e il rifiuto della nuova istanza.
È quanto emerge dalla decisione 1125/10 emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato.
Il caso
Su queste basi è stato respinto
il ricorso di un immigrato che si era visto annullare dal Questore la
carta di soggiorno già rilasciata, e questo indipendentemente dal fatto
che il precedente penale fosse anteriore alla data di entrata in vigore
della legge 189/02.
Motivazioni
L’asserita applicazione
retroattiva della normativa di cui alla legge 189 del 2002 e successive
modifiche, sull’emersione del lavoro nero non può essere invocata, né
vale quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza rispetto alla
disciplina del permesso di soggiorno disposta con la medesima
legislazione.
Pur se contenute nel contesto della stessa legge 189 del 2002 le normative in questione hanno natura e ratio diverse:
quella sulla emersione introduce, in via eccezionale e speciale,
«benefici a favore di soggetti in posizione comunque irregolare, che
non avrebbero altrimenti titolo a permanere nel territorio nazionale»
(Consiglio di Stato, sezione sesta, 6366/05). Mentre la legge sui
requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno modifica la
normativa già vigente in materia. E qui si pone la questione, propria
della successione delle leggi nel tempo, della decorrenza di
disposizioni meno favorevoli attinenti alla normativa penale.