Niente affido condiviso se il padre omette il contributo mensile di mantenimento Cassazione civile , sez. I, sentenza 17.12.2009 n° 26587
Il quesito:
- Se il padre omette di versare
sistematicamente il contributo mensile, può essere revocato il
provvedimento che dispone l’affido condiviso?
Il caso
Tizio e Caia, sposati da anni e genitori dei piccoli Meviettie e Caietto, decidono di separarsi e quindi di divorziare.
Il
tribunale che pronuncia la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario, dispone l’affidamento della prole ad entrambi
i genitori con l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, ponendo
a carico di Tizio l’obbligo di corrispondere all’ex moglie la somma di
euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
Il
giudice di appello, su gravame di Caia, riforma la sentenza di primo
grado e dispone l’affidamento dei minori esclusivamente alla madre,
dettando al contempo le modalità per l’esercizio del diritto di visita
del padre, al quale impone l’obbligo di contribuire alle spese
straordinarie dei figli per esigenze scolastiche, extrascolastiche e
mediche in aggiunta ai 600,00 mensili di cui alla sentenza impugnata.
A
fondamento della sua decisione, il giudice di appello pone la rilevata
contrarietà dell’affido condiviso all’interesse del minore, sulla base
dell’inidoneità del padre ad occuparsi dei minori, dimostrata dal
ripetuto omesso versamento del contributo mensile di mantenimento e dal
mancato esercizio del diritto di visita.
Avverso tale decisione Tizio ricorre per cassazione, dolendosi dell’affido esclusivo dei bambini alla ex moglie.
La problematica
La sentenza in esame si occupa delle problematiche relative all’affido dei figli minori in caso di divorzio o separazione. La Legge 54/2006 ha stravolto il sistema precedente prevedendo come regola generale l’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Si tratta di risolvere la seguente questione:
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In caso di divorzio o separazione, è legittimo l’affido esclusivo della prole ad uno solo dei genitori?
La normativa Art. 155. Provvedimenti riguardo ai figli. Anche Per realizzare la La Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il Ciascuno dei |
Ecco in sinesi la soluzione offerta dai giudici di legittimità
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L’art. 155 del codice civile, come novellato dalla Legge 54/2006
prevede come regola generale che in caso di divorzio i figli minori
siano affidati ad entrambi i genitori che ne eserciteranno
congiuntamente la potestà. Tale disciplina è dettata in omaggio al
principio della bigenitorialità per cui il figlio ha diritto a
mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori anche dopo la
separazione ed è risultata fortemente innovativa rispetto al passato,
quando i figli venivano comunemente affidati soltanto alla madre che ne
aveva l’esercizio esclusivo della potestà. -
L’art. 155
bis c.c. ammette un’eccezione alla regola generale, prevedendo la
possibilità che il giudice disponga l’affidamento esclusivo ad uno solo
dei genitori, avuto riguardo all’interesse dei minori. Non avendo la
norma tipizzato le ipotesi ostative all’affido condiviso, la loro
individuazione in concreto è rimessa al prudente apprezzamento del
giudice che ne dovrà dare conto nella motivazione del provvedimento. -
Dalla
decisione del giudice dovranno risultare la ragioni impeditive
dell’applicazione del modello legale generale con particolare
riferimento non solo all’idoneità educativa del genitore al quale i
figli vengono affidati ma anche e soprattutto l’inidoneità educativa
dell’altro che eventualmente di ritiene di dovere escludere
all’esercizio della potestà. -
Nel caso di specie,
con valutazione insindacabile in sede di legittimità, la corte di
appello ha ritenuto più opportuno, nell’interesse dei minori, l’affido
esclusivo alla madre, sulla base della rilevata inidoneità del padre ad occuparsi della prole, desunta per lo più dal disinteresse dimostrato nei confronti dei bambini. -
Per questi motivi, la sentenza impugnata non merita censura e il ricorso viene respinto.