Niente casa familiare a mamma affidataria se figlio ha trovato un “habitat” favorevole nell’abitazione del nuovo compagno
Se lei dopo la separazione è andata a vivere nella casa di un nuovo compagno con il suo bambino che nella nuova casa ha trovato un habitat favorevole, dovrà rinunciare all’assegnazione della casa coniugale. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione (n. 1787, depositata l’8 febbraio 2012), Secondo cui la casa familiare può non essere assegnata alla mamma affidataria del bambino se questo ha trovato un “habitat” favorevole nell’abitazione del nuovo compagno di lei. Inutile anche il tentativo della donna di far revocare l’affido condiviso per il fatto che il padre parlava male dell’ex moglie e della suocera. Gli sviluppi della vicenda? In primo grado il Tribunale di Velletri aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e affidato alla madre il figlio della coppia, imponendo al marito la corresponsione di 400 euro per il mantenimento dello stesso. Tuttavia, non assegnava alla moglie, affidataria del bambino, la casa familiare. La Corte di appello di Roma, investita della questione, sentito il minore, respingeva l’appello principale della moglie ed, in accoglimento dell’appello incidentale del marito, addebitava la separazione alla prima ed affidava il figlio ad entrambi i genitori, confermando per il resto la gravata sentenza. Contro questa decisione la moglie proponeva ricorso per cassazione che veniva però rigettato. In riferimento ai motivi di ricorso proposti dalla moglie (omessa motivazione sul punto dell’assegnazione della casa familiare e omessa motivazione in tema di affidamento condiviso del minore), la Corte ha così confermato quanto stabilito dalla Corte di Appello (che ha “negato alla ricorrente l’assegnazione della casa coniugale, tenendo prioritariamente conto dell’interesse del minore come previsto dall’art. 154 quater c.c. e quale giustamente desunto dall’ascolto delle sue dichiarazioni sul rapporto con la coppia formata dalla madre e dal suo compagno e sulla permanenza presso di loro, e, dunque, su circostanze rilevanti ai fini della decisione sul suo affidamento, demandatagli dall’art. 155 c.c.” e ha “statuito l’affidamento condiviso del figlio per ragioni ampiamente ed irreprensibilmente chiarite, alle quali la (moglie) oppone circostanze che non emergono dalla pronuncia e che o non avvalora con specifici richiami a pregresse risultanze istruttorie o che appaiono non decisive sia pure in ordine alla permanenza della particolare conflittualità riscontrata dai S.S. nel corso del primo grado del giudizio e recepita dal primo giudice a sostegno della decisione di affidamento del figlio alla sola madre”).