Niente revisione della patente se i ricorsi amministrativi non sono ancora definiti
L’amministrazione non può richiedere all’automobilista la revisione della patente, se sono ancora pendenti i ricorsi presentati contro le sanzioni che hanno contribuito all’azzeramento del punteggio. Lo ha stabilito il Tar della Campania che con sentenza 9185 del 26 maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro il provvedimento di revisione di guida per esaurimento del punteggio. In particolare l’automobilista affermava non potersi procedere alla revisione poichè per una delle multe, la cui sanzione accessoria rappresentava la decurtazione di 10 punti, aveva presentato regolare ricorso al Prefetto di Caserta che non si era ancora pronunciato nel merito. Il Tribunale ha perciò stabilito la correttezza dell’appello dell’uomo in quanto: “ai sensi dell’art. 126-bis, secondo comma, del Decr. Legisl. n. 285/1992, occorre che sia prima concluso l’iter procedimentale dei ricorsi amministrativi ammessi dalla legge, con conseguente illegittimità delle determinazioni assunte in sede di revisione della patente di guida ove il procedimento giurisdizionale o amministrativo instaurato da parte ricorrente avverso le sanzioni a suo carico era ancora pendente e tutt’altro che definito”.