Niente sostituzione per i lavoratori in sciopero
La Corte di Cassazione ha stabilito con una sentenza (n.12811 del 3/06/2009) che non è possibile per il datore di lavoro sostituire i lavoratori in sciopero con personale che ricopre mansioni superiori ed altri incarichi dirigenziali.
Secondo
questa sentenza, oltre alla violazione dell’art. 2103c.c che stabilisce
che il lavoratore debba essere adibito a svolgere le mansioni per le
quali è stato assunto, la condotta posta in essere dal datore di lavoro
nella sostituzione dei lavoratori in sciopero, costituisce condotta
antisindacale.
Inoltre motivando la sua decisione la Corte ha ritenuto opportuno rispondere a due quesiti principali:
1)
Il datore di lavoro può limitare gli effetti dell’astensione al lavoro
dei suoi dipendenti affidando ad altri lavoratori, estranei allo
sciopero, mansioni diverse rispetto a quelle di loro competenza?
2) Questa condotta può costituire un comportamento antisindacale?
Alla
prima domanda la Cassazione risponde positivamente, ritenendo che il
datore di lavoro può, anche per solo interesse privato, procedere alla
sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri lavoratori.
Anche
la seconda risposta è positiva, laddove la Corte ha precisato che
sussiste in ogni caso un limite alla sostituzione automatica dei
lavoratori; e tale limite è costituito dal rispetto dell’art. 2103
c.c., che considera illegittima la sostituzione di lavoratori con
personale avente qualifica superiore.
consegue che l’antisindacalità del provvedimento del datore di lavoro
deriva dal fatto di aver voluto arginare le conseguenze dello sciopero
con l’utilizzo di uno strumento illegale, quale l’utilizzo di
lavoratori con mansioni superiori per ruoli che richiedono profili di
livello inferiore.