Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 11 gennaio 2011, n.450)
“Interpretando l’art. 16 delle preleggi alla luce degli artt. 2, 3 e 10 Costituzionale per il principio della gerarchia delle fonti, poiché costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all’integrità psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione di tali diritti, può essere fatto valere con l’azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante (o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui), ma anche con l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore o del Fondo di Garanzia per le vittime della strada”.Nel caso di specie una madre albanese ha agito per il risarcimento dei danni patiti a causa dell’investimento e dell’uccisione del figlio in Italia. Sia in primo che in secondo grado i giudici avevano rigettato le istanze della madre, ritenendo operante la predetta condizione di reciprocità in relazione all’ordinamento albanese.In sintesi, la Cassazione ha ritenuto che “il catalogo dei diritti inviolabili dell’uomo, costituzionalmente garantiti, non costituisce numero chiuso” … “l’articolo 2 della Costituzione non ha comportato l’abrogazione dell’articolo 16 Preleggi, ma ha solo escluso che tra tali diritti, la cui tutela è sottoposta alla condizione di reciprocità, rientrino anche quei diritti inviolabili dell’uomo, costituzionalmente garantiti, rimanendo tale norma, invece, operativa per tutti.