No ai dati sanitari sul sito del Comune
Alle pubbliche amministrazioni locali è vietato pubblicare sul
proprio sito istituzionale delibere che riportano i dati del
beneficiario di un contributo sociale, quando tali informazioni
riguardano lo stato di salute o la grave situazione economica di questi.
Questa
in sintesi la decisione del Garante per la protezione dei dati
personali nel provvedimento adottato il 7 ottobre 2009, a seguito della
segnalazione da parte di alcuni consiglieri comunali.
La
questione ha riguardato un comune la cui giunta aveva deliberato degli
interventi di sostegno a favore di taluni soggetti, rispettivamente
indigenti e in gravi condizioni di salute, pubblicando quindi tali
delibere e riportando le motivazioni della concessione adottata con le
relative condizioni economiche e di salute.
Tali dati – fa rilevare il Garante – in base alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
possono essere diffusi allorquando sono indispensabili per la
trasparenza delle attività di concessione, liquidazione, modifica e
revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni, in conformità alle leggi, e per finalità di
vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime.
Tuttavia
– prosegue il Garante nella propria decisione – in determinati casi in
cui la diffusione di queste informazioni possa creare disagio o
pregiudizio ai destinatari esponendoli a conseguenze indesiderate,
quali quelle della fattispecie in esame, è necessario adottare idonei
accorgimenti.
Pertanto, in base ai poteri assegnati al Garante
da parte del Codice, lo stesso ha provveduto a vietare al comune
interessato la diffusione di dati contenuti nella delibera di Giunta
comunale idonei a rivelare lo stato di salute dei beneficiari, nonché a
rimuovere dal sito web e dai relativi motori di ricerca la delibera
della Giunta comunale con i nominativi coinvolti, sostituendoli con
l’apposizione di diciture generiche o codici numerici.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, provvedimento 7 ottobre 2009
No ai dati sanitari sul sito del Comune.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo
Patroni Griffi, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA
la segnalazione in atti del 15 settembre 2009 con la quale taluni
consiglieri comunali hanno dichiarato che il Comune di Cinto
Caomaggiore ha pubblicato, nel proprio sito web istituzionale, la delibera di Giunta comunale YW, avente ad oggetto “Ricovero in sezione accoglienza ed assistenza per stato vegetativo di XY e compartecipazione al pagamento della retta”,
nel cui testo, integralmente visibile sul medesimo sito, sono riportati
per esteso nome e cognome sia del beneficiario, in condizione di stato
vegetativo, sia del padre del predetto soggetto, relativamente a un
contributo economico di natura sociale erogato per la compartecipazione
alle relative spese di ricovero in strutture residenziali e in
considerazione della situazione socioeconomica del nucleo familiare in
questione;
VISTO che con la medesima nota è stato segnalato che
il suddetto Comune di Cinto Caomaggiore ha altresì pubblicato nel
proprio sito web istituzionale la delibera di Giunta comunale KX, avente ad oggetto “Conferma presa in carico di ricovero utenti inabili o indigenti presso case di riposo – anno 2009”,
nel cui testo, integralmente visibile sul medesimo sito, sono riportati
nome e cognome dei beneficiari, in quanto soggetti indigenti, di
contributi per sostenere il pagamento della retta di ricovero in
strutture protette;
VISTO l’accertamento preliminare effettuato
dall’Ufficio del Garante in data 28 settembre 2009 in base al quale è
stato verificato che nel suddetto sito web sono ancora
pubblicate le predette delibere di Giunta comunale YW e KX disponibili
in formato elettronico, rispettivamente, agli indirizzi
http://www.comune.cinto.ve.it/… (delibera WY) e
http://www.comune.cinto.ve.it/… (delibera KX);
VISTO che dal
predetto accertamento preliminare risulta che la suddetta deliberazione
di Giunta comunale YW riporta il nome e cognome del beneficiario di
contributi per il ricovero in strutture residenziali, XY, nonché del
padre del predetto soggetto, ZQ, menzionando anche i motivi della
concessione del beneficio (“stato vegetativo” del beneficiario, “situazione socioeconomica della famiglia”);
RILEVATO
che dal predetto accertamento preliminare risulta che la suddetta
deliberazione di Giunta comunale KX riporta il nome e cognome dei
beneficiari di contributi per il ricovero in strutture di accoglienza,
QY, HZ e WJ, menzionando anche i motivi della concessione del beneficio
(“persone indigenti”, “persone in stato di bisogno”);
VISTO che dal medesimo accertamento preliminare è stato verificato, inoltre, che i files
contenenti i predetti nominativi sono immediatamente visibili in rete
tramite l’inserimento delle relative generalità nei più diffusi motori
di ricerca esterni al sito istituzionale del Comune di Cinto
Caomaggiore e che nei medesimi motori di ricerca esterni l’abstract dell’esito della ricerca riporta nome e cognome dei suddetti beneficiari, nonché i motivi della concessione del beneficio;
VISTO che la pubblicazione del nome, del cognome, delle motivazioni (soggetto “in stato vegetativo”)
per la concessione dei contributi erogati dal Comune di Cinto
Caomaggiore finalizzati al ricovero in strutture residenziali
–riguardanti anche soggetti diversi dal beneficiario- configura una
diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute
dell’interessato;
CONSIDERATO che il Codice dispone che il
trattamento dei dati può comprendere la diffusione nei soli casi in cui
ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni, in conformità alle leggi,
e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime (art. 68, commi 1 e 3 );
CONSIDERATO che il Codice
vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli
interessati (art. 22, comma 8);
CONSIDERATO che è, pertanto,
indispensabile adottare idonei accorgimenti nella predisposizione degli
atti che attribuiscono benefici economici o di altro genere con
particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di
diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute
dell’interessato (cfr. “Linee guida in materia di trattamento di
dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e
documenti di enti locali” disponibili sul sito www.garanteprivacy.it; doc. web n. 1407101; in G.U. 25 maggio 2007, n. 120, in particolare il paragrafo n. 10.1);
VISTO
che la pubblicazione del nome, del cognome, delle motivazioni per la
concessione dei contributi erogati dal suddetto Comune per il ricovero
in strutture residenziali (“situazione socioeconomica della famiglia”),
nonché per il ricovero in case di riposo per anziani e dei predetti
altri dati personali associati alla particolare categoria dei soggetti
destinatari del contributo (“persone indigenti”, “persone in stato di bisogno”),
configura una diffusione di dati eccedenti rispetto la finalità
perseguita di applicazione della disciplina in materia trasparenza
amministrativa;
CONSIDERATO che è, altresì, necessario adottare
idonei accorgimenti nella predisposizione degli atti che attribuiscono
benefici economici o di altro genere con particolare riferimento alla
necessità di evitare la diffusione di informazioni che possano creare
disagio all’interessato o esporlo a conseguenze indesiderate (es.,
indicando fuori dei casi previsti analitiche situazioni reddituali o
particolari condizioni di bisogno), specie in riferimento a fasce
deboli della popolazione (es. soggetti anziani) (cfr. “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di
pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali” citate, in particolare il paragrafo n. 10.1);
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d),
del Codice, ha il compito di vietare, anche d’ufficio, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare
gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al
trattamento dei dati personali;
RITENUTO necessario, in ragione
della particolare tipologia di informazioni oggetto di diffusione,
riguardanti lo stato di salute del beneficiario di contributi
economici, e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per
l’interessato medesimo, vietare al Comune di Cinto Caomaggiore la
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
dell’interessato contenuti nella delibera di Giunta comunale YW
reperibile sotto forma di documento elettronico sul sito istituzionale
del Comune sia all’indirizzo http://www.comune.cinto.ve.it/…, sia
attraverso altri indirizzi o maschere di ricerca, a decorrere dalla
data di ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO altresì
necessario, per i predetti motivi, prescrivere al Comune di Cinto
Caomaggiore di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di
ricerca (Google e Yahoo) al fine di sollecitare la rimozione della copia web della predetta delibera YW dagli indici e dalla cache dei predetti motori di ricerca, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c),
del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d’ufficio, le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
RITENUTO necessario, in ragione della
particolare tipologia di informazioni oggetto di indiscriminata
diffusione, riguardanti le condizioni socioeconomiche dei beneficiari
di contributi economici, e del concreto rischio di un pregiudizio
rilevante per gli interessati medesimi, prescrivere al Comune di Cinto
Caomaggiore di adottare opportuni accorgimenti, quali l’apposizione di
diciture generiche o codici numerici da inserire non soltanto nel
dispositivo, ma anche nel testo del documento in formato elettronico
della delibera di Giunta comunale KX, al fine di evitare la diffusione
dei dati idonei a rivelare le condizioni socioeconomiche degli
interessati ivi contenuti mediante la relativa consultazione sul sito
istituzionale del predetto Comune attraverso l’indirizzo
http://www.comune.cinto.ve.it/…, a decorrere dalla data di ricezione
del presente provvedimento;
RITENUTO altresì necessario che il
Comune di Cinto Caomaggiore effettui le opportune verifiche affinché la
pubblicazione sul sito web istituzionale di tutti gli atti, documenti,
determinazioni e delibere sia conforme alle disposizioni contenute nel
Codice in materia di protezione dei dati personali, ed, in particolare,
al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice), nonché a quanto
disposto nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e
documenti di enti locali” citate, con particolare riferimento alla
necessità di evitare la diffusione di informazioni eccedenti che
possano creare disagio all’interessato o esporlo a conseguenze
indesiderate (quali le condizioni socioeconomiche dei beneficiari di
contributi economici);
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 170
del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di
divieto del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE
le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai
sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno
2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:
a) ritenuta l’illiceità del trattamento, vieta al Comune di Cinto Caomaggiore, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d),
del Codice, la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute
dell’interessato contenuti nella delibera di Giunta comunale YW
relativa all’erogazione di contributi economici per la
compartecipazione alle spese di ricovero in strutture residenziali
mediante la consultazione sul sito istituzionale del Comune, sia
attraverso il documento in formato elettronico consultabile
all’indirizzo http://www.comune.cinto.ve.it/…, sia attraverso altri
indirizzi o maschere di ricerca che potrebbero rendere ostensibile il
medesimo documento in altro modo, a decorrere dalla data di ricezione
del presente provvedimento;
b) prescrive al Comune di Cinto Caomaggiore, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca (Google e Yahoo) al fine di sollecitare la rimozione della copia web della delibera di Giunta comunale YW dagli indici e dalla cache dei predetti motori di ricerca, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
c) prescrive al Comune di Cinto Caomaggiore, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c)
del Codice, di adottare opportuni accorgimenti, quali l’apposizione di
diciture generiche o codici numerici da inserire non soltanto nel
dispositivo, ma anche nel testo del documento in formato elettronico
della delibera di Giunta comunale KX, al fine di evitare la diffusione
dei dati idonei a rivelare le condizioni socioeconomiche degli
interessati ivi contenuti mediante la relativa consultazione sul sito
istituzionale del Comune attraverso l’indirizzo
http://www.comune.cinto.ve.it/…, a decorrere dalla data di ricezione
del presente provvedimento.