No al concorso del centro di stoccaggio nel reato di trasporto di rifiuti speciali senza documenti
In tema di smaltimento di rifiuti speciali, con la sentenza n. 11160 depositata il 20 maggio 2011, la Corte di cassazione ha escluso il concorso del centro di stoccaggio nel reato di trasporto di rifiuti speciali senza documenti, per chi non osserva gli obblighi di controllo dell’avvenuto trasporto (ex art.15 comma 2 del Dlgs 22/97). Secondo infatti il giudizio dei giudici della Suprema Corte, il cd. “decreto Ronchi” non prevede un’apposita sanzione sulla base della quale punire tale comportamento. Al contrario, secondo gli Ermellini, si porrebbe in essere una evidente violazione del principio di legalità. Nella parte motiva della sentenza si legge infatti che “all’evidente lacuna normativa costituita dall’assenza di alcuna sanzione alla mancata osservanza degli obblighi di controllo dell’avvenuto trasporto previsti dall’articolo 15 comma 2 del Dlgs 22/97, non si può ovviare, sulla base di un’interpretazione finalistica dell’articolo 52 comma 2 dello stesso decreto, contestando il concorso nell’illecito a chi ha solo ricevuto e non trasportato i rifiuti de quibus, risultando detta contestazione chiaramente esorbitante dal principio di legalità previsto dettato dall’articolo 1 della legge 689/81”.