No al pignoramento della banca sulla base dell’estratto conto
Nel caso in cui venga contestato dal cliente, l’estratto conto non è sufficiente a dimostrare l’entità del credito vantato dalla banca. Infatti, il saldo è da qualificarsi come un “atto unilaterale” proveniente
dal creditore stesso e come tale non può essere considerato di per sé come una prova. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9695/2011 (si legga il testo integrale su Guida Normativa), accogliendo un motivo di ricorso sollevato da una azienda di costruzioni della provincia di Ragusa contro un procedimento esecutivo portato avanti da una banca locale.
Prova più difficile per la banca
La suprema Corte, infatti, al termine di un lungo ragionamento, ha dato ragione alla società che aveva sollevato un quesito sul diritto della banca a procedere a esecuzione forzata dei crediti scaturenti da contratti di conto corrente documentati soltanto attraverso la produzione in giudizio «del solo estratto conto finale». Secondo i giudici, infatti, «deve escludersi l’idoneità probatoria dell’estratto di conto corrente» anche se certificato secondo le procedure previste dalla legge. Infatti, «esso in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell’azienda di credito dell’entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo». E perciò «non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste» dalla legge.
La necessità di un contraddittorio
Infatti, è vero che la norma prevede che il decreto d’ingiunzione possa basarsi esclusivamente sull’estratto conto – se certificato in modo conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido – ma sempre «nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione». Insomma per piazza Cavour, sarà il giudice del rinvio a dover valutare sulla base della contabilità prodotta dalle parti se vi è o meno un credito esigibile da parte dell’istituto attenendosi al principio di diritto per cui «l’estratto di conto corrente, benché certificato […], non costituisce, in caso di contestazione, di per sé prova dell’entità del credito della banca».