No al pignoramento per tasse già riscosse dal concessionario e non ancora versate al Fisco
Va escluso il pignoramento sulle somme relative
alle imposte incassate dal concessionario per la riscossione ma non
ancora versate al ministero dell’Economia.
Lo puntualizza la sentenza 26497/09, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione.
Il caso
La
Suprema corte, contro le conclusioni del pm, dichiara nulla
l’esecuzione presso terzi promossa da due privati sugli importi
riscossi dal concessionario a titolo di imposte. Ribaltati i due
verdetti di merito sfavorevoli alle Finanze: secondo la Corte d’appello
la nullità del pignoramento andava esclusa in base al principio
generale per cui sono assoggettabili a esecuzione tutti i beni del
debitore. E questo perché la società incaricata della riscossione non
aveva ancora provveduto a riversare le somme agli uffici del Ministero.
La motivazione oggi smentita cita la giurisprudenza di legittimità
(Cassazione 14847/00).
Rapporto Finanze-concessionario
Il
rapporto che lega il concessionario alle Finanze – ricordano gli
“ermellini” – è di natura pubblicistica. E il credito che riguarda le
imposte, dunque, non si può pignorare perché va salvaguardato
l’interesse collettivo alla riscossione dei tributi (5303/95). L’agente della riscossione, infatti, svolge una funzione ausiliaria rispetto al Fisco tanto da essere soggetto alla giurisdizione contabile (8409/08).
I
sistemi di riscossione, poi, sono vari: tramite organi della pubblica
amministrazione e direttamente o tramite terzi, mediante ruolo o delega
alle banche. Ma la natura pubblica del credito non cambia e, quindi,
resta tale anche nella fase in cui le somme riscosse sono detenute per
conto del Ministero da chi gestisce il servizio (21222/06).