No al rimpatrio del minore con il genitore che non ha esercitato il diritto di visita
Non è concesso il rimpatrio del minore qualora il genitore che ne faccia richiesta non abbia esercitato il diritto di visita e non abbia, dunque,
partecipato alla vita del bambino.
A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 252 del 12 gennaio 2010 stabilendo regole precise per quanto riguarda gli spostamenti dei minori fra i
paesi d’origine dei genitori.
Gli Ermellini hanno spiegato che in caso di sottrazione di minore il genitore non
affidatario può pretendere il rimpatrio del figlio soltanto se prima abbia
esercitato in maniera costante il “diritto di affidamento e
di visita”, poiché in caso contrario il Tribunale può negare
l’istanza per tutelare la situazione
psicologica del minore.