No alla class action se non vi sono risorse strumentali, finanziarie ed umane
Nel giudizio di sussistenza della lesione per la proposizione della class action in materia di servizi organizzativi della giustizia, il giudice deve tenere in considerazione le risorse strumentali finanziarie ed umane concretamente a disposizione delle parti intimate. E’ quanto ha affermato il TAR Lazio, con la sentenza 13 febbraio 2012, n. 1416.
La vicenda trae origine da una diffida, da parte dell’Associazione Forense di Reggio Emilia, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia, ad adottare, entro un termine di novanta giorni, tutti gli atti necessari al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale della medesima città.
L’art. 1 del d.lgs. 198/2009 – attuazione dell’art. 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici – dispone che, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel d.l. 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal d.l. 27 ottobre 2009, n. 150.
Di particolare importanza è il quarto comma del d.l. 198/2009, il quale dispone che, ricorrendo i presupposti di cui sopra, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati di tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al primo comma.
Secondo il giudice amministrativo, la class action per l’efficienza della pubblica amministrazione costituisce uno strumento di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo, azionabile da singoli “titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” od anche da “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati” comunque appartenenti a tale pluralità.
La fondatezza dell’azione collettiva in tema di efficienza della pubblica amministrazione, postula che la lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi derivi: a) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento; b) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi; c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici, stabiliti dall’art. 1 sopra accennato.
In relazione a questi ultimi, occorre considerare che, ai sensi del richiamato comma 1-bis dell’art. 1, d.lgs. 198/2009, nel giudizio di sussistenza della lesione il giudice deve tenere conto delle risorse strumentali, finanziarie ed umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
Nella specie, in considerazione delle risorse a disposizione del Ministero della Giustizia, in merito al personale amministrativo, nonché del CDM, per quanto riguarda il personale di magistratura, la lesione non è stata ritenuta sussistente dal TAR del Lazio.