No alla revisione della patente se all’automobilista non viene comunicata la decurtazione dei punti
È
nullo il provvedimento con il quale viene disposta la revisione della
patente di guida mediante nuovo esame, se all’automobilista non viene
correttamente comunicata la decurtazione dei punti in seguito
all’infrazione.
Lo ha stabilito il Tar (si veda link sotto) che, con
una recente sentenza, ha accolto il ricorso di un’automobilista che in
seguito ad alcune infrazione si era vista decurtare 20 punti della
patente. Ma il Ministero le aveva comunicato solo la prima decurtazione.
Poi, era scattato il provvedimento di revisione mediante nuovo esame. La
donna lo aveva impugnato lamentando la mancata comunicazione. Il Tribunale
lo ha accolto e ha annullato il provvedimento del dicastero. In
particolare, hanno motivato i giudici, in tema di sanzioni per violazione
del codice della strada, la mancata comunicazione della decurtazione che
dovrebbe seguire alle infrazioni commesse, non consentendo al trasgressore
di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio
complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero
appositamente istituiti con d. m. 29 luglio 2003 è in contrasto con la
ratio dell’istituto della patente a punti, in violazione dell’art. 126-bis
del codice de lla strada. Infatti nel sistema delineato dall’art. 126-bis
del d. lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada
deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione
di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al
contravventore, così da consentire a quest’ultimo di “riparare” alla
violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo
alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del
codice della strada.