No alla sostituzione degli ascensori senza maggioranza qualificata se il giudice non fornisce la motivazione
Quando la lite condominiale è scoppiata sulla
sostituzione degli ascensori, il giudice non può escludere la necessità
della maggioranza qualificata per la delibera che dava il via ai lavori
senza fornire una motivazione adeguata. È quanto emerge dalla sentenza
26168/09, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Il caso
E’ stata bocciata, contro le
conclusioni del pm, la sentenza d’appello. La Corte di merito esclude
che i lavori relativi ai tre elevatori decisi dall’assemblea potessero
rientrare tra le «riparazioni straordinarie di notevole entità» di cui
al quarto comma dell’articolo 1136 del codice civile. Per la validità
di questo tipo di decisioni serve la maggioranza disposta dal secondo
comma della disposizione, vale a dire un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell’edificio condominiale. Hanno invece ragione i condomini, che
sostengono l’insufficienza dalla maggioranza accertata (350,474
millesimi) e con loro il giudice di prime cure: la decisione di secondo
grado doveva essere supportata da una «minima, indispensabile
motivazione»: sarebbe stato necessario un riferimento alla spesa
prevista per i lavori deliberati (che pure ammontava, vent’anni fa, a
360 milioni di lire), al rapporto fra l’esborso e il valore
dell’edificio e alla ricaduta economica sui singoli proprietari.
Insomma: sarà il giudice del rinvio a mettere la parola “fine” alla
vicenda.