No alle polizze assicurative il cui costo è differenziato in base al sesso del contraente
Pronunciandosi sulla direttiva comunitaria 2004/113/Cee, che ha vietato qualsiasi discriminazione basata sul sesso per l’accesso e per la fornitura di beni e servizi, la Grande Sezione della Corte di Giustizia UE – una sorta di Sezioni Unite della nostra Corte di Cassazione – ha affermato che il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Poichè lo scopo della direttiva é l’applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex, dal momento che è espressamente previsto nella direttiva che per garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, il fattore sesso non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali.