No all’espulsione dello straniero che convive con un parente minorenne
In tema di immigrazione, con sentenza n. 25963, depositata il 5 dicembre
2011, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito
che la convivenza dello straniero presente “illegalmente” sul
territorio nazionale con un parente italiano entro il quarto grado
minore di età, integra la condizione di inespellibilità di cui
all’articolo 19 del d.lgs. 286/1998. Secondo la ricostruzione della
vicenda, la Prefettura di Milano, ha proposto ricorso per cassazione
contro il decreto con il quale il Giudice di pace di Milano ha accolto
l’opposizione al decreto di espulsione proposta dallo straniero. Secondo
il giudice del merito, poiché il ricorrente conviveva con la nipotina
(figlia minore della propria sorella, coniugata con un cittadino
italiano) avente cittadinanza italiana (all’epoca di sette mesi), era
applicabile il divieto di espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett.
e), d.lgs. n. 286/1998. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso
della Prefettura ha sancito che lo straniero che è presente illegalmente
in Italia non può essere espulso se convive con la nipotina che ha la
cittadinanza italiana e, dopo avere dato atto che nella fattispecie
decisa la volontà di mantenere il rapporto di convivenza era stata
manifestata sia dal minore che dai genitori dello stesso, ha ritenuto
operante il divieto di espulsione del clandestino.