No all’espulsione dello straniero che rischia persecuzioni nel paese d’origine
La S.C. si pronuncia sul divieto di espulsione dello straniero extracomunitario privo del permesso di soggiorno, in caso di timore di persecuzioni nel paese di origine dello stesso.Il caso vede l’espulsione di uno straniero extracomunitario, originario della Liberia, in quanto privo di permesso di soggiorno. Lo straniero presenta opposizione al decreto di espulsione innanzi al giudice di pace, ma la sua domanda è respinta in quanto lo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per richiesto asilo politico, si era visto respingere la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato dall’apposita commissione.
Lo straniero ricorre quindi innanzi alla Cassazione, deducendo che l’espulsione lo avrebbe esposto al pericolo di persecuzioni nel suo paese di origine, situazione questa – non accertata dal giudice di pace – ostativa all’espulsione ex art. 19 del testo unico sull’immigrazione. La S.C. accoglie il ricorso, richiamando l’art. 19 del t.u.imm. (d.lgs. 268/98), che prevede che in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
La Corte, in particolare, ritiene che la disposizione individua con chiarezza la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento, e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo umanitario, con riferimento alla possibilità che lo straniero – anche per circostanze di carattere meramente individuale, ben precisa la Corte – subisca persecuzioni nel paese di origine per le ragioni indicati dalla norma.
Sul piano normativo, va evidenziato che il divieto ha fondamento nella disciplina internazionale: infatti, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, (resa esecutiva con L. n. 848/1955), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (resa esecutiva con L. n. 489/1988) e il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (reso esecutivo con L. n. 881/1977) proibiscono la tortura e i trattamenti inumani e degradanti e prescrivono il divieto di refoulement, ovvero di rimpatrio a rischio di persecuzione. Il divieto di refoulement è assoluto e si applica ad ogni persona, senza considerazione né del suo status né del tipo d’imputazione o di condanna, ed indipendentemente dalla natura del trasferimento, comprese l’estradizione o l’espulsione.
Secondo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28775 del 27/12/2005, in tema di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno, la sussistenza di una situazione di pericolo di persecuzione nel Paese di origine che giustifica, a norma dell’art. 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, il divieto di espulsione, se non può essere oggetto di prova puntuale e rigorosa, non può, però, essere ravvisata in ogni caso in cui nel Paese dal quale lo straniero si sia allontanato è, sia pure notoriamente, in atto una diffusa compressione dei diritti civili, ovvero uno scontro violento tra etnie, fazioni politiche o confessioni religiose, occorrendo, invece, che il soggetto versi nel fondato timore di essere perseguitato in ragione delle proprie idee o della propria specifica situazione personale. Del resto, il citato art. 19 deve essere interpretato in correlazione con l’art. 20 dello stesso d.lgs., il quale riserva ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato d.lgs., per rilevanti esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri interessati, che fissa la modulazione nel tempo di dette misure ed i casi nei quali è preclusa l’espulsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato l’opposizione proposta da un cittadino bosniaco in quanto esposto al rischio di persecuzione, a seguito della recente guerra nel proprio Paese di origine, rimarcando, per un verso, che il ricorrente non aveva fornito la specifica ragione giustificativa del timore di una persecuzione ai suoi danni, limitandosi a far leva sulla sua provenienza da un Paese che era stato di recente teatro di guerra; per l’altro, che le misure di protezione temporanea adottate con D.P.C.M. 12 maggio 1999 erano cessate a seguito del d.P.C.M. 1 settembre 2000).
Sul tema, altresì Cass., Sez. I, Sentenza n. 3732 del 25/02/2004, secondo la quale, in tema di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno, l’art. 19, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso può essere disposta l’espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, tra l’altro, per motivi di religione, deve essere interpretato in correlazione con l’art. 20 dello stesso D.Lgs., il quale riserva ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato D.Lgs., per rilevanti esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri interessati, che fissa la modulazione nel tempo di dette misure ed i casi nei quali è preclusa l’espulsione; pertanto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, il giudice non può verificare la presenza dei requisiti che comportano il divieto di espulsione se non in presenza del provvedimento che dispone le misure di protezione temporanea decise dall’autorità politica, alla quale è riservata la valutazione delle situazioni che permettono di ritenere operante il divieto di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva accolto l’opposizione proposta da un cittadino macedone di religione musulmana, in quanto esposto al rischio di persecuzione, per motivi religiosi, nel suo Paese di origine, rimarcando che le misure di protezione temporanea adottate con d.P.C.M. 12 maggio 1999 erano cessate a seguito del d.P.C.M. 1 settembre 2000).