No all’indiscriminata trasformazione dei co.co.co. in rapporti a tempo determinato
La Corte ritiene di dover dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, che prevede l’indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato.
La norma de qua, infatti, in violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione, non richiede, per detta trasformazione, che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare né, infine, prevede alcuna forma di selezione.
Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie a cagione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata).
La Consulta, inoltre, afferma che, ai fini della tempestività dell’impugnazione di una legge proposta in via principale, rileva non già la data in cui il ricorso è stato ricevuto dalla parte alla quale esso deve essere notificato, bensì la data in cui il notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione.
Alla stregua del principio, nella specie, il ricorso è stato ritenuto ammissibile, atteso che esso era stato consegnato all’ufficio notifiche entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione.