Nodo Equitalia, sì ai pagamenti
Nessuno stop quando la Pa trasferisce fondi relativi ad aiuti e contributi
Quando la Pubblica amministrazione (Ue, Governo o Regione) è solo un tramite per il trasferimento di fondi alle imprese, derivanti da incentivi, aiuti e contributi a fondo perduto (e dunque l’azienda vanta incassi di natura non contrattuale) non può applicarsi il blocco dei pagamenti previsto dalla Finanziaria del 2007 nei confronti dei fornitori di beni e servizi che hanno pendenze nei confronti di Equitalia. Lo stabilisce una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze emanata il 17 settembre del 2007 in risposta ad un quesito sui limiti imposti dal decreto Bersani ai pagamenti delle imprese da parte della pubblica amministrazione. Il pronunciamento del ministero è stato utilizzato da un’impresa associata Claai per incassare un contributo a fondo perduto di cui era destinataria al palo da mesi a causa di una pendenza con la pubblica amministrazione.
Nodo Equitalia e pagamenti alle imprese: una circolare ministeriale del 17 settembre del 2007, invocata da un’impresa associata Claai Campania, ha consentito ad un’azienda artigiana campana di ottenere il via libera al saldo di un contributo a fondo perduto di cui era destinataria sebbene in presenza di una pendenza con la pubblica amministrazione iscritta a ruolo tramite cartella esattoriale.
Ciò nonostante l’incasso fosse superiore al valore soglia, identificato dalla Finanziaria del 2007, di 10 mila euro.
Lo sblocco del pagamento è stato ottenuto invocando l’applicazione di circolare ministeriale del 17 settembre del 2007. La materia dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese è disciplinata, come è noto, dall’articolo 48-bis del Dpr n. 602 del 1973 modificato dalla Finanziaria del 2007 (e da un decreto del 29 marzo del 2007) in maniera da bloccare ogni pagamento oltre la soglia dei 10 mila euro in presenza di pendenze fiscali o previdenziali iscritte e ruolo. La nota del ministero, diramata in risposta a vari quesiti di merito giunti dal mondo delle imprese, chiarisce che il termine “pagamento” si riferisca esclusivamente all’adempimento di un obbligo contrattuale e, comunque, abbia natura civilistica. Infatti, la disposizione recatas dall’articolo 48-bis riferisce il termine pagamento tanto alle amministrazioni pubbliche, quanto alle società partecipate per le quali ultime vale la disciplina civilistica. Pertanto, si reputa che il semplice “trasferimento di fondi” spesso effettuato da amministrazioni pubbliche a favore di altre amministrazioni pubbliche, per lo più direttamente in base a specifiche disposizioni di legge, non rientri nell’ambito di applicazione della disposizione in discorso”.
La nota del ministero
Il termine “pagamento” si riferisca elettivamente all’adempimento di un obbligo contabile e, comunque, abbia natura civilistica. Infatti, la disposizione recata dall’art. 48-bis riferisce il termine “pagamento” tanto alle amministrazioni pubbliche quanto alle società partecipate, per le quali ultime vale la disciplina civilistica. Pertanto, si annota che il semplice “trasferimento di fondi” spesso effettuato da amministrazioni pubbliche a favore di altre amministrazioni pubbliche, per lo più direttamente in base a specifiche disposizioni di legge – non rientri nell’ambito di applicazione della disposizione in discorso.
Individuazione del limite di diecimila euro
Circa l’esatta determinazione dell’importo soglia di diecimila euro indicato dall’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973, si ritiene che esso debba intendersi comprensivo di Iva. Infatti, non rileva per l’applicazione della disposizione in argomento, se il beneficiario del pagamento assuma la veste di “consumatore finale” oppure abbia titolo, essendo ovviamente pure titolare di partita Iva e computare detta imposta in detrazione.
Rapporti tra amministrazioni dello Stato
Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento ed il beneficiario dello stesso siano entrambi amministrazioni (branche) dello Stato s i reputa che non trovi applicazione l’art. 48-bis. Difatti, le diverse amministrazioni statali, seppure titolari ciascuna di specifiche funzioni di risorse umane e finanziarie ed anche una propria legittimazione nei confronti dei terzi, sia sostanziale che processuale, sostituiscono solamente delle diverse articolazioni del medesimo soggetto giuridico: lo Stato. Le somme spno dunque riconducibili al medesimo soggetto giuridico.