NOI CONSUMATORI A FIANCO DEGLI AVVOCATI NAPOLETANI NELLA PROTESTA ED INIZIATIVE PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI QUOTIDIANAMENTE VIOLATI .
PRONTE MIGLIAIA DI CITAZIONI (FACSIMILI SCARICABILI DAL SITO WWW.NOICONSUMATORI.IT) CONTRO MINISTERO DI GIUSTIZIA E COMUNE DI NAPOLI PER RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA DISSERVIZI ED INEFFICIENZE DELLA GIUSTIZIA PARTENOPEA, A DANNO DEI LEGALI E DI TUTTI I CITTADINI
fac simile
Giudice di Pace di Napoli
ATTO DI CITAZIONE
L’istante Avv. Angelo Pisani, quale procuratore di se stesso, elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla P.zza Vanvitelli, n.15 .
PREMESSO
a) che il sottoscritto, avvocato del foro napoletano, da anni impegnato soprattutto nella difesa dei cittadini-consumatori contro soprusi, omissioni, disservizi e vessazioni, svolge prevalentemente la sua attività professionale presso gli Uffici Giudiziari del circondario del Tribunale di Napoli;
b) che proprio in merito alla ubicazione di tali uffici (Corte di Appello, Tribunale civile e penale e relative sezioni, Ufficio del Giudice di Pace civile e penale, Ufficio notifiche, e altri uffici collegati ) è venuto meno l’impegno assunto con l’avvocatura, ossia con la cittadinanza da questa rapp.ta e difesa, da parte del Ministero della Giustizia, e per esso dal Sottosegretario Dott. Luigi Scotti, con il Consiglio dell’Ordine e le Associazioni Forensi, nonché del Comune di Napoli in ordine alla viabilità e servizi di trasporto/parcheggio, di trasferire il Settore Civile del Tribunale di Napoli in unico contesto e nel programmato tempo di giorni quaranta;
c) che inopinatamente, diversamente dagli accordi raggiunti ed in danno dell’avvocatura, ossia dell’attività professionale dell’istante, senz’alcuna comunicazione e preavviso è stato, infatti, già operato il trasferimento della Sezione Lavoro ed è in corso quello delle sezioni V° bis, IX° (locazioni) e dell’Ufficio del Giudice Tutelare, presso il nuovo grattacielo del Centro Direzionale dove, già ora l’attesa dell’ascensore per salire ai piani superiori del palazzo è di circa 10/15 minuti ;
d) che nel contempo, a danno e pregiudizio dello svolgimento dell’attività professionale dell’istante impedita ed ostacolata da un impossibile andirivieni da un ufficio all’altro, in palese violazione del l’espletamento dell’esercizio del diritto di difesa, non risultano emanati provvedimenti dell’Ufficio Speciale del Ministero della Giustizia che assicurino:
A1) il trasferimento delle altre sezioni del Tribunale in un unico contesto ed in tempi brevi;
B1) il contestuale trasferimento dell’Ufficio Unico Notifiche;
C1) il trasferimento delle sezioni della Corte d’Appello in unico contesto nel programmato termine di giorni trenta.
e) che sempre più fondate risultano, invece, essere le preoccupazioni ed il pericolo, oltre ai disagi e disservizi già in atto, che il trasferimento delle altre sezioni del Tribunale continuerà in modo frazionato ed in tempi lunghi rispetto a quelli programmati, e che quello della Corte d’Appello non avverrà nell’immediatezza.
f) che ovviamente la contemporanea allocazione di sezioni civili del Tribunale sia al Centro Direzionale che in Castel Capuano, e della Corte di Appello in Castel Capuano, nonché dell’ufficio del Giudice di Pace presso la Caserma Garibaldi, è già indice e causa di grave disfunzione e pregiudizi nell’esercizio delle funzioni amministrative, nonché fonte di gravi disagi e danni che l’Avvocatura napoletana ha subito, subisce quotidianamente ed andrà ancora a subire.
g) che il Comune di Napoli non ha ancora attivato, in termini di certezza e concretezza, un piano parcheggi e sul traffico che consenta gli accessi al Nuovo Palazzo di Giustizia all’utenza che, per ragioni di lavoro, ha necessità di mobilità che non può essere risolta con i soli trasporti pubblici e senza la disponibilità di aree di sosta;
b) che l’istante, anche in violazione dei diritti dei suoi clienti, si imbatte ogni giorno con l’inefficiente e scandaloso sistema giudiziario napoletano caratterizzato da ingiustificabili limiti, disagi, pregiudizi e gravi violazioni allo svolgimento dell’attività professionale forense ed allo stesso esercizio del diritto di difesa e di ogni altra consequenziale ragione ed aspettativa quali: ritardi, ostacoli ed impossibilità di notifica e ritiro atti, ingiustificate e vergognose condizioni di lavoro, nonché inspiegabile e paradossale attesa e ritardo per la richiesta ed il rilascio di copie esecutive, uso appello o uso studio di sentenze relative a procedimenti tenuti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, come presso il Tribunale;
c) che, infatti, il sottoscritto procuratore, oltre alle difficoltà e ritardi nel tentare di ritirare e riottenere la propria produzione di parte a fine procedimento, a causa delle inimmaginabili e disordinate condizioni dell’ufficio-archivio fascicoli, dopo aver atteso pazientemente ed a lungo la comunicazione del dispositivo di una sentenza, in adempimento ai suoi doveri professionali a tutela del cliente, inoltra al preposto ufficio-cancelleria “copie/sentenze” legittima richiesta di rilascio di copie esecutive, uso appello o almeno uso studio della sentenza relativa alla causa patrocinata, senza ottenere alcun tempestivo riscontro e nel caso dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli alcun rilascio della sentenza prima di 8/9 mesi dal deposito in cancelleria !!!!!!!!!!!!!!;
d) che, come nel caso del ritiro delle produzioni di parte, così, purtroppo, il personale dell’ufficio copie-sentenze interpellato, come il loro dirigente di cancelleria, nonostante plurime richieste e formali inviti del sottoscritto procuratore, non ottempera alla legittima e necessaria istanza di rilascio copie, senza giustificare e motivare il suo rifiuto/ritardo nell’omissione del dovere/compito, salvo precisare che le sentenze non possono esser rilasciate perché non ancora numerate e/o registrate, poiché il tempo medio dal deposito di una sentenza al rilascio di copie risultava-risulta essere 2 mesi presso il Tribunale di Napoli e presso il Giudice di Pace di Napoli anche di 12 mesi in via ordinaria o di 6/7 mesi in via d’urgenza pagando maggiori diritti e d ottenendola , comunque, dopo 15 giorni dalla richiesta;
e) che, l’impossibilità di reperire tempestivamente la propria produzione di parte, ma soprattutto il ritardato e mancato rilascio di copie delle sentenze nei termini di legge o almeno in tempi tollerabili, che impedisce la fase esecutiva del processo e limita il diritto di tempestiva impugnazione della decisione non conoscibile, viola e pregiudica gravemente il diritto di difesa del cittadino-istante e del suo procuratore, PREGIUDICATO E VESSATO, inoltre dal tempo eccessivo e sproporzionato per la notifica e ritiro atti giudiziari, per iscrivere a ruolo e/o verificare nell’unico computer disponibile gli atti giudiziari;
f) che in realtà, fatto notorio e comune agli addetti ai lavori, non potendo richiedere copie di sentenze da conoscere, registrare, poter appellare o mettere in esecuzione nei tempi previsti dal legislatore, l’istante ha dovuto più volte rimandare e negare giuste e normali richieste ed aspettative dei suoi clienti, tentando di spiegare il problema, ma, come al solito avviene in tali casi, in cui l’ignaro-cliente addebita al procuratore inimmaginabili carenze e disservizi processuali e di “malagiustizia”, il rapporto professionale si è deteriorato con grave danno personale e patrimoniale del procuratore apparso finanche svogliato, indifferente e ritardatario solo per fatto, colpa e responsabilità di controparte Ministero di Giustizia ;
g) che la dignità, la professionalità, l’immagine, i sacrifici e l’attività del sottoscritto professionista, quindi, risultano “ictu oculi” quotidianamente e palesemente violati, danneggiati e pregiudicati dall’impossibilità e difficoltà a poter svolgere “normalmente” l’attività forense anche a causa delle lunghissime e stressanti file sia per poter notificare e/o ritirare un atto giudiziario o una produzione presso uffici-edifici sicuramente non a norma di legge, sia presso le cancellerie o ufficio ruolo per l’iscrizione delle cause, oltre che dal dover convivere in anguste ed affollatissime aule d’udienza dove poter redigere un verbale solo in piedi per mancanza di sedie e posto cui appoggiarsi per affrontare, trattare e discutere, decorosamente, le cause;
h) che l’avvocato-istante, quindi, subisce quotidiane e costanti lesioni della propria dignità e immagine professionale,danni alla salute ed esistenziali, disagi e perdita di chance, spesso anche di fronte al proprio cliente, allorquando questi, vittima per una volta insieme al suo procuratore quando viene chiamato in udienza, presenziando alla causa, vede in quali degradanti ed indicibili condizioni l’avvocato è costretto a svolgere l’attività professionale forense;
i) che la totale e scandalosa disorganizzazione degli uffici giudiziari e la mancanza di personale, il disinteresse e l’indifferenza di parte convenuta ai problemi più volte denunciati dalla classe forense, e le gravissime condizioni in cui versa la giustizia napoletana determina, da numerosi anni ormai, provocano di fatto gravi e continue difficoltà, danni personali e patrimoniali, nonchè lesioni dei più elementari diritti del sottoscritto procuratore, come di tutta la categoria forense, oltre che del cittadino che invece avrebbe diritto ad esser difeso in normali e decorose condizioni;
d) che in realtà la legislazione vigente e la consolidata giurisprudenza di legittimità sono protese ad assicurare a tutti i cittadini, compresi quindi anche gli avvocati, il pacifico e sereno svolgimento di tutte le attività personali e professionali evitando che disfunzioni, disorganizzazioni e tutto quanto possa essere addebitato a fatto e colpa della pubblica Amministrazione possa ledere perfino i diritti personali, soggettivi ed assoluti garantiti sia dalla Costituzione che dalla Convenzione per i Diritti dell’Uomo;
e) che proprio alla luce della CEDU il legislatore italiano emanava la L. n. 89/2001 tesa a garantire la durata ragionevole dei processi e, di conseguenza, tutelare il diritto dell’individuo a che la causa fosse esaminata equamente, pubblicamente ed in tempi ragionevoli ribadendo ed affermando implicitamente il principio, costituzionalmente garantito all’art. 97, di buon andamento della P.A.;
f) che proprio il principio su riferito, unanimamente inteso da dottrina e giurisprudenza di natura precettiva, impone a tutta l’organizzazione amministrativa Statale di svolgere la propria attività in maniera ordinata, organizzata, precisa, trasparente, efficiente, in modo da realizzare gli interessi pubblici di cui è portatrice nel miglior modo possibile e rispettare i cittadini, tra cui anche gli avvocati, che, anche in considerazione delle tasse pagate allo Stato, risultano titolari del diritto ad una ordinata e regolare organizzazione della struttura amministrativa, nel caso di specie, del settore Giustizia;
g) che l’istante, come i suoi assistiti, tra l’altro privi di poter tempestivamente ottenere il normale e tempestivo rilascio del fascicolo di parte e di copie della sentenza del procedimento giudiziario concluso proprio a causa delle predette disfunzioni, violazioni ed anomalie, per fatto, colpa, ed inadempimento del Ministero convenuto, ha anche subito e riportato notevoli ed seri danni alla persona, più precisamente, danni esistenziali, da turbamento della qualità della vita, alla vita di relazione, da stress, all’immagine professionale, oltre che pregiudizio al diritto di difesa e danni patrimoniali e da perdita di chance causati anche dal lunghissimo ed inspiegabile ritardo imposto dalle interminabili file per notificare e/o ritirare un atto oppure iscriverlo a ruolo, dal tempo e difficoltà di rinvenire un posto dove parcheggiare il proprio veicolo attesa la mancanza di parcheggi e servizi, riservati quando esistenti soltanto ai dipendenti del Ministero convenuto, dal disagio e dalla sofferenza sopportate a causa delle vergognose condizioni in cui esercitare l’attività professionale e delle anguste ed affollatissime aule di udienza dove poter svolgere i processi e redigere in piedi i verbali di causa;
e) che oltre al danno il cittadino-istante subisce anche la beffa dei costi ed oneri processuali anticipati e pagati nonostante i gravi danni e disagi subiti;
f) che la oramai nota sentenza n. 500/99, emessa dalla Suprema Corte a sezioni unite, ha sancito in via definitiva la risarcibilità del danno ingiusto patito dal cittadino in conseguenza di un comportamento, anche omissivo, della P.A. che sia frutto della violazione dei principi di buon andamento, correttezza e legalità che devono sempre informare e sovrintendere l’esercizio della azione amministrativa;
g) che il pregiudizio consistente nella rovina della qualità della vita e nella sottoposizioni a disagi e disservizi, costituisce senza dubbio un danno ingiusto e come tale risarcibile (cfr. Cass 29/3/96 n. 2959, in Giut. Civ.Mass 1996, 472- e Cass. 18/4/96 n.3679, in Giut. civ. Mass 1996, 603);
Per tali danni, pregiudizi, violazioni e paradossali situazioni, tutti causati in via diretta ed immediata dalla condotta, inefficienze e disorganizzazione addebitabili solo a fatto e colpa del Ministero convenuto, tanto premesso l’istante così come supra rappresentato, difeso e domiciliato
cita
il Ministero della Giustizia, in persona del legale rapp.te p.t. On. Clemente Mastella, dom.to per la carica presso l’Avvocatura dello Stato in Via Diaz, Napoli, a comparire innanzi al Sig. Giudice di Pace di Napoli, il giorno ……………… , ora del regolamento col prosieguo nei locali di sue solite udienze, con invito ad essa parte convenuta a costituirsi in giudizio nel termine e nelle forme di legge ed a comparire all’udienza indicata, innanzi al giudice designato, con avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di legge e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia L’On.le Giudicante in considerazione dei su esposti motivi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o richiesta, risultando inconfutabili i notori fatti esposti ed indiscutibili diritti e ragioni dell’attore, così come innegabili e attuali gli inadempimenti e gravi responsabilità senza dubbio addebitabili solo alla P.A. convenuta :
in via preliminare, esperire il tentativo di conciliazione su tutte le espresse richieste formulate dall’istante, in subordine nel merito riconosciuta parte convenuta, per quanto di ragione, responsabile e colpevole di tutti i danni, disagi, disservizi, pregiudizi e limitazioni, nessuno escluso, provocati all’istante, dichiarare legittima, ammissibile, provata e fondata l’azione promossa, accertare l’inadempimento, colpa, violazioni e grave e continuata responsabilità del Ministero convenuto e, per l’effetto, condannare la medesima parte convenuta al risarcimento, in via equitativa e pur sempre nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito, entro e non oltre la misura di euro 1032,91, dei danni tutti, personali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti dall’attore stesso a causa delle violazioni, disagi, ritardi, omissioni, pregiudizi ed impedimenti subiti per fatto e colpa di controparte, in particolare: impedimenti, ritardi e pregiudizi allo svolgimento dell’attività forense, danni esistenziali, da turbamento della qualità della vita, alla vita di relazione, da stress, all’immagine professionale, patrimoniali e da perdita di chance causati proprio dalla violazione del diritto di difesa, disorganizzazione degli uffici giudiziari ed inadempimenti a danno del cittadino-istante, come dalle quotidiane e costanti lesioni della dignità personale e dell’immagine professionale, oltre che capacità lavorativa del sottoscritto procuratore, anche mortificato dinanzi agli occhi dei propri clienti allorquando questi, reclamano invano giusti diritti o presenziano alle udienze, vedendo in quali degradanti ed indicibili condizioni gli avvocati sono costretti a svolgere l’attività professionale, tali danni tutti causati in via diretta ed immediata per fatto e colpa ascrivibile al Ministero convenuto e o da quantificarsi, in via equitativa, dall’On. Giudicante entro e non oltre la complessiva somma di 1032,00 euro;
Condannare, quindi, parte convenuta alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre ad I.V.A., C.P.A. e al rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
in via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rapp.te del Ministero convenuto, comparizione personale delle parti e prova per tabulas e per testi che si riserva d’indicare sui capi di cui alla premessa della citazione medesima preceduti dalla locuzione “ è vero…”. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore inferiore ai 1032,00 euro.
Salvis Juribus,
Napoli, 22 ottobre 2005 Avv. Angelo Pisani