Noi Consumatori: “Anche le odiose multe e gabelle delle illegittime strisce blu napoletane sono nulle e il Comune di Napoli dovrebbe annullarle in autotutela e rispettare legge”
“Basta i comuni devono smetterla
subito di speculare sulle tasche dei cittadini con multe pazze e ingiuste solo
per fare cassa e senza rispettare la legge di cui devono essere esempio”.
“Una sentenza sacrosanta quella
del tribunale di Roma che avrebbero dovuto emettere anche i giudici napoletani,
i quali per anni hanno finto di non vedere quante violazioni del Codice della Strada
ha fatto e continua a fare il Comune di Napoli solo per incassare soldi da
multe illegittime e senza dare il buon esempio di legalità ai cittadini”. Lo ha
dichiarato l’avvocato Angelo Pisani,
presidente del movimento Anti Equitalia e dell’associazione noiconsumatori.it, soddisfatto per il
rispetto e l’applicazione delle norme da parte della Magistratura della Capitale.
“Non solo le contravvenzioni
pazze per epidemia da strisce blu o parcheggi a pagamento indiscriminate sono
illegittime ma sono nulle e inammissibili anche tutte le consequenziali e
raddoppiate cartelle esattoriali”.
“Finalmente anche il
tribunale di Roma lo ripete ed afferma che l’imposizione della sosta a
pagamento è illegittima se nell’area circostante il comune non ha
garantito parcheggi liberi – ha proseguito Pisani -. Così un povero
automobilista che si è dovuto sobbarcare l’onere e le spese di un ricorso prima
al Giudice di Pace, che non ha applicato la legge, poi al tribunale per veder
trionfare la giustizia, ha ottenuto ragione”.
La Multa è stata annullata ad un
automobilista romano che non aveva esposto il tagliando in una via del centr.
Il Comune deve garantire delle aree di parcheggio libero in prossimità delle
zone a pagamento. Altrimenti è nulla la multa fatta all’automobilista che ha
parcheggiato nelle strisce blu senza esporre il pagamento.
Lo ha sancito il Tribunale di
Roma che, con la sentenza n. 16885 del 7 settembre, ha accolto il ricorso
presentato da un cittadino contro la decisione del giudice di pace con la quale
era stata respinta l’opposizione al verbale di accertamento redatto per mancata
esposizione del tagliando di pagamento nelle strisce blu, in una via centrale. Il
Tribunale ha ricordato che è illegittima
la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 157, comma 6, C.d.s (nel caso di sosta
senza esporre il titolo di pagamento) qualora difetti la prova in ordine al
rispetto da parte dell’amministrazione comunale, delle prescrizioni di cui
all’art. 7, comma 8, C.d.s. (che impone al Comune, che abbia assunto
l’esercizio diretto del parcheggio o lo abbia dato in concessione, di riservare
un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo della durata della sosta).