NOI Consumatori Castellabate: Equitalia viola la legge e il cittadino chiede un risarcimento del danno pari a 52.000 €
Come più volte ho detto ai giudici (e scritto anche negli atti processuali), bisogna porre la parola fine alla “Legge della fattoria degli animali”, che trova applicazione sempre in favore del mostro Equitalia. “Tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri” che, tradotto ai giorni d’oggi, significa che per la società Equitalia non trova applicazione l’art. 3 della Costituzione Repubblicana. Equitalia, infatti, è al di sopra della legge (anzi permettono che lo sia). Così, per esempio, anche se la legge italiana (d.l. 16/2012 convertito in legge 44/2012) dispone che il pignoramento dello stipendio, inferiore ad € 2.500, deve riguardare una misura pari ad 1/10 dell’importo, ebbene la società Equitalia, malgrado la chiara disposizione di tale legge dello Stato, continua a porre in essere pignoramenti pari ad 1/5 anche per stipendi inferiori ad € 2.500; e ancora: perché Equitalia è legittimata all’inosservanza del famoso decreto del fare?
Tale decreto legge (d.l. n. n 69/2013 convertito con legge 98/2913) ha chiaramente stabilito che è possibile il pignoramento immobiliare per debiti superiori ad € 120.000. Quindi per i debiti inferiori a codesta somma Equitalia non può procedere, anzi, per legge, il bene immobile non è più soggetto ad iscrizione ipotecale (insomma se tale iscrizione è possibile da 120 mila euro in poi, appare logico – giacché il diritto è anche logica – che tutte le iscrizioni inferiori siano da considerarsi illegittime). Eppure, si stila per esperienza professionale, Equitalia si rifiuta di cancellare le iscrizioni d’ipoteca inferiori ad € 120.000.
Non solo, ma rifiuta, altresì, di autorizzare il contribuente a provvedere a proprie spese alla suddetta cancellazione.
E così, capita che esistono a tutt’oggi iscrizioni di ipoteca anche per meno di 10 mila euro di debito nonostante un “decreto del fare” che dispone tutt’altro.
Si ribadisce: quanto stilato è frutto dell’esperienza di codesta sede di Castellabate di associazione di consumatori.
Si potrebbe “andare avanti” con decine di altri esempi: l’aggio – ossia la somma “extra” sul totale del credito che l’agenzia percepisce semplicemente per effettuare la riscossione – resta fermo all’iperuranica quota dell’8 per cento. Peccato però che la legge aveva imposto di abbassarlo al 4 per cento.
Quotidiana è, inoltre, l’attività di notifica di Equitalia tramite i semplici portalettere di Posteitaliane, eppure esistono (a conoscenza dello scrivente) ben 44 sentenze che hanno dichiarato l’invalidità di questo modo di procedere per difetto di notifica ex art. 26 del DPR 602/73. E, si ribadisce, decine possono essere gli esempi da stilare.
Tutto questo per dire che una signora di Torchiara (SA), di fronte all’inapplicazione alias alla inosservanza dolosa e menefreghista della legge 44/2012, non potendone più, psicologicamente distrutta da Equitalia (come provato dalla documentazione medica), ha chiesto al Tribunale di Salerno un risarcimento pari ad € 52.000 sia per violazione di principi della correttezza, sia per violazioni di leggi, sia per traumi da stress alias danni biologici tutti cagionati dalla condotta di Equitalia che, inottemperando alla L. 44/2012, ha pignorato alla signora (maestra elementare) un pignoramento di circa 1/4,5 del suo stipendio. Orbene, come ben sapete, il decreto legge sulla semplificazioni fiscale (dl n. 16/12 convertito in legge n. 44/2012) ha previsto nuovi limiti in tema di pignoramento presso terzi, in particolare per il pignoramento dello stipendio e il pignoramento della pensione. La disposizione di riferimento nel decreto legge n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012 è l’art. 3, comma 5, in vigore dal 29 aprile 2012, che ha aggiunto (nel D.P.R. n. 602/1973, in materia di pignoramento presso terzi disposti dall’agente della riscossione) l’art. 72-ter, recante il titolo “Limiti di pignorabilità” che recita testualmente: “Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da 2.500 a 5000 euro”. Si conclude la norma in oggetto sul pignoramento stipendio, affermando che “Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro” alias è possibile il pignoramento di 1/5 dello stipendio solo se trattasi di importi mensili superiori ad € 5.000.
Orbene, in base alla collaudata legge “della fattoria degli animali”, la condotta di Equitalia Sud S.p.A. è stata (ovviamente) di assoluta inottemperanza e così, la Sig.ra, semplice insegnante, con uno stipendio decisamente inferiore ad € 2.500 mensili, si trova a patire ingiustamente una decurtazione di 1/4,5 dello stipendio e non di 1/10.
Ciò, si ripete, ha prodotto come effetto un vero esaurimento fisico e psichico alias un mero danno biologico documentato. Il 31 marzo 2014 è prevista l’udienza. Si auspica nell’applicazione della legge da parte del giudice, in barba alla Legge della fattoria degli animali.
A cura di Avv. Giuseppe Russo
Responsabile – sede di Castellabate “NOI CONSUMATORI MOVIMENTO ANTI EQUITALIA”.