Noi consumatori vittoria contro a Gestline. Il Tribunale di Napoli condanna alle spese e ordina la cancellazione dell’ipoteca
R.G. 32449/2004
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE DI NAPOLIQuarta Sezione Civile
La dottssa Efisia Gaviano, nelle funzioni di giudice unico, ha pronunciato laseguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32449 del ruolo gen. degli affari contenziosi perl’anno 2004, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
COPPOLA Giuseppe, rappresentato e difeso – come da mandato a margine dell’atto di citazione – dagli avvocati Angelo Pisani e Simone Forte, ed elettivamentedomiciliato presso lo studio dei predetti in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n.l5;
– attore –
E
GEST LINE spa ( già denominata Esaban spa ), subentrata al Banco di Napoli spanella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei rapporti commissarialidi gestione del servizio nazionale della riscossione per l’ambito territoriale diNapoli, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Vittorio Moschetti,rappresentata e difesa – come da mandato a margine della comparsa di costituzione
– dall’avvocato Vincenzo Polisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio delpredetto in Napoli, alla Via dei Mille n.40;
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come in atti ed in particolare come dalle comparse
conclusionali e dalla memoria di replica per il solo attore, che in questa sede siintendono per integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato. Coppola Giuseppeaveva convenuto in giudizio
– che, con atto mai comunicato all’istante, la Gest Line spa, concessionaria per lariscossione tributi per
– che, ovviamente, dal provvedimento di iscrizione ipotecaria non risultava alcundato dal quale poter risalire alle ragioni impositive che, altresì, venivano riassuntenella somma di euro 29.404,67. Oltre a tali generiche indicazioni non era riportatoneppure il numero di cartella dalla quale poter desumere la natura del creditovantato oltre alle spese aggiuntive, ne l’indicazione di alcuna data, ne l’ente o glienti impositori presumibilmente creditori di una somma tanto elevata;
– che il provvedimento illustrato così come gli atti ad esso collegati dovevanoritenersi illegittimi ed il comportamento della Gest Line illecito, con conseguentenullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria avvenuto in spregio dei canoni dicorrettezza, trasparenza e proporzionalità, con la conseguenza che l’attore avevadiritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
– che difatti il provvedimento in questione doveva ritenersi nullo anzitutto per la
omissione della notifica di un valido titolo esecutivo indicante tutte le sommerichieste in pagamento, accompagnato dall’indicazione delle date di notifica degliatti di accertamento e degli elementi essenziali necessari alla loro individuazione;
– che in tal modo
– che l’istante, non avendo mai ricevuto la notifica di alcun avviso di mora,contestava quanto riportato nella impugnata comunicazione in quanto nonrispondente ai fatti e chiedeva che ex art. 210 c.p.c. venisse ordinata l’esibizionedella presunta notifica dell’avviso di mora;
– che il provvedimento in esame era nullo anche perché, in violazione del diritto didifesa ex art. 24 Cost., non indicava le modalità ed i termini nonché l’autorità cuiera possibile ricorrere. Inoltre, tale mancanza era aggravata dalla omessaindicazione del tributo dovuto che non consentiva di individuare il giudicecompetente a conoscere della controversia;
– che in ogni caso, il credito di cui era richiesto il pagamento doveva ritenersi per latotalità o per una buona porzione di esso irrimediabilmente prescritto – ed a talproposito l’attore sollevava la relativa eccezione con riferimento all’inutiledecorrenza del termine quinquennale dalla data di costituzione della relativaobbligazione- o adempiuto tramite pagamento delle somme, ovvero estinto tramitenumerosi sgravi fiscali disposti dai vari enti impositori;
– che in ragione di quanto sopra e nell’ipotesi in cui si fosse accertato che la somma
eventualmente residua era inferiore a tré milioni di lire, la procedura in esamesarebbe stata nulla anche ex art. 76 del dpr n.602/73 che quando il credito per cui siagisce è inferiore ai tré milioni pone il divieto di utilizzare quale mezzo diriscossione l’espropriazione immobiliare; :
– che da quanto sopra derivava l’assoluta illegittimità del provvedimento impugnatodoveva ritenersi evidente, con la conseguenza che la convenuta – tenuto conto dellacondotta da essa tenuta, vessatoria ed iniqua – doveva essere considerataresponsabile di tutti i danni arrecati all’istante, personali e patrimoniali,determinati da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita.Tanto premesso, l’attore aveva chiesto; – che venisse accertata e dichiaratal’illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell’operato dellaconvenuta e della procedura di iscrizione di cui trattasi, con conseguenteannullamento di tutti gli atti presupposti o comunque alla stessa collegati; – chevenisse accertata e dichiarata la irregolarità e l’inefficacia dei titoli presuppostidella cartella esattoriale vantata da controparte e/o della cartella, oppurel’intervenuta prescrizione ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesaimpositiva in forza della quale era stato dapprima minacciato e quindi disposto ilprovvedimento impugnato; che la convenuta venisse condannata al risarcimento infavore dell’attore di tutti i danni subiti personali e patrimoniali, esistenziali emorali, anche per violazione della privacy, nonché di tutti i danni alla vita direlazione ed alla salute causati da ansia, turbamento e stress. Il tutto con vittoriadelle spese di lite.
Si era costituita
risultavano essere stati ritualmente notificati.
Ciò posto, la predetta aveva altresì evidenziato che le cartelle di pagamento in virtùdelle quali l’Esattore aveva agito si riferivano a dei ben individuati ruoli giànotificati al debitore, riportanti le indicazioni dell’importo dovuto, della natura delcredito, dell’ente che aveva chiesto la riscossione, dell’Autorità cui ricorrere e, nelcaso di mancato pagamento, delle procedure coattive che il concessionario avrebbepotuto esperire, n ricorrente era pertanto ben a conoscenza sia della rituale notificadelle cartelle, che del fatto che -in caso si mancata contestazione agli Entiimpositori nei termini di legge – i ruoli iscritti sarebbero divenuti definitivi ed ilConcessionario avrebbe potuto agire in qualunque momento, secondo le specifichedisposizioni in materia.
Del resto i Concessionari, sino a quando erano nel possesso di un titolo esecutivo,costituito dal ruolo, di cui l’Ente impositore non ne comunicava lo sgravio e/o lasospensione ne tanto meno alcun provvedimento emesso da un organo giudiziarioveniva ad esso comunicato, erano tenuti a porre in essere tutte le azioni idonee perrecuperare il credito iscritto.
Infine, ogni voce di danno oggetto di richiesta da parte attrice avrebbe dovutoessere provata e di tanto non vi era invece traccia nella domanda di controparte.Aveva concluso pertanto
Nel corso delle udienze di rito questo giudice, ritenuta la causa sufficientementeistruita e la natura documentale delle circostanze in ordine alle quali parte attriceaveva articolato la prova, aveva fissato l’udienza per la precisazione delleconclusioni.
All’udienza del 6.7.2006 all’uopo fissata le parti formulavano le rispettive richiestee questi giudice assegnava la causa a sentenza, con i termini di rito per il depositodelle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le memorie di replica.
L’attore depositava la comparsa conclusionale e nella stessa ribadiva la illegittimitàdella intera procedura azionata dalla Gest Line e finalizzata ad ottenere l’iscrizioneipotecaria sui beni dell’attore, atteso che tutte le cartelle di pagamento poste allabase del provvedimento di ipoteca erano state oggetto di sgravio, pagamento oannullamento, come risultava dalla documentazione da sempre esibita alla GestLine e prodotta in atti.
Ancora il predetto rilevava che l’azione introduttiva mirava all’accertamentonegativo di qualsivoglia credito in danno dell’istante, previo accertamento dellaillegittimità e della nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria.
Ciò posto, ferme restando le eccezioni in merito alla infondatezza ed allaillegittimità della pretesa azionata da Gestline per le ragioni già esposte, parteconfutava le eccezioni aventi ad oggetto il difetto di giurisdizione di questa autoritàgiudiziaria, nonché la carenza di legittimazione dell’ente convenuto, che invero nonrisultano formulate da quest’ultimo nel presente giudizio.
Ancora, l’attore sottolineava: – la nullità del provvedimento esecutivo perché nonpreceduto dalla notifica della cartella esattoriale, in ragione della inutilità delladocumentazione prodotta da controparte allo scopo di comprovare la conoscenza ela conoscibilità delle pendenze debitorie del convenuto; – la nullità ed illegittimitàdell’iscrizione per la totale inesistenza/carenza dei presupposti e dei presunti titolivantati, nonché la nullità del provvedimento esecutivo perché non preceduto dallanotifica delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di mora; – la nullità e la illegittimità
per violazione di legge nonché per in ragione della prescrizione e della ritardataiscrizione nei ruoli; – la illegittimità dell’operato della Gestirne per l’inosservanzadel disposto di cui all’art.19 c.2 lettA del d.lgs. n. 112/99, per non avere la predettaprovato di aver notificato ogni titolo all’istante nei termini di decadenza, entro ilquinto mese dalla consegna del ruolo, come disposto dall’art.19 comma 2 lettA deld.lgs. n.112/99; – la violazione degli artt. 77 e 78 del dpr 602/73.
Ancora, parte attrice rilevava che a tutto quanto sopra rilevato doveva aggiungersila prescrizione di alcuni titoli, le cessazione della materia del contendere perl’avvenuto pagamento ed il conseguente sgravio delle uniche cartelle notificate econosciute dall’attore.
Infine, doveva ritenersi ammissibile e fondata la richiesta di risarcimento dei dannie quindi l’attore concludeva affinchè: -venisse dichiara la nullità della iscrizioneipotecaria e la nullità o l’inesistenza dei presunti titoli – crediti posti a base dellaiscrizione ipotecaria; – venisse condannata la convenuta alla cancellazione o insubordine alla restrizione della ipoteca di cui in atti; – venisse ordinato alla GestLine la consegna della documentazione inerente alla posizione dell’attore; – venissecondannata la convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attore,quantificato nella somma di euro 5.000,00 ovvero in quella ritenuta congrua. Iltutto con vittoria delle spese di lite.
La convenuta Gestirne depositava la comparsa conclusionale e nella stessa anzituttorilevava che l’oggetto del presente giudizio era costituito in effetti in una azione diaccertamento, in considerazione del fatto che l’ipoteca è un atto cautelare idoneounicamente a precostituire una garanzia sul bene di proprietà del debitore e dellacircostanza che il credito vantato alla data della iscrizione ipotecaria avvenuta il
21.10.02 si fondava su ruoli trasmessi da numerosi enti creditori sino a quella datanon oggetto di sgravio, sospensione o pagamento diretto al Concessionario.In sostanza, l’attore avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenza della iscrizione delcredito alla data del 21.10.2002 e non produrre due sgravi parziali successivi alladetta data.
Inoltre, l’eventuale diritto allo sgravio del ruolo in epoca precedente alla iscrizioneipotecaria avrebbe dovuto essere richiesto unicamente agli enti creditori colpevolidella ritardata comunicazione al Concessionario che, ignaro, ha procedutolegittimamente alla iscrizione di cui trattasi.
Ne del resto controparte poteva richiedere il risarcimento per un danno – peraltroindimostrato – per il fatto che l’ipoteca ancora permaneva, sia in quanto non potevariconoscersi il risarcimento per un fatto successivo alla proposizione delladomanda, sia per il fatto che successivamente agli sgravi ancora permanevanoiscrizioni a ruolo per somme non pagate.
L’attrice depositava la memoria di replica ed ivi contestava le difese di contropartee per il resto l’attrice ribadiva la fondatezza del proprio assunto, esaminava lasituazione relativa a ciascuno degli estratti ruolo allegati e si riportava alle richiestegià formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che sia opportuno, prima di entrare nel merito dellespecifiche vicende che ci occupano in questa sede, esaminare alcune questionipregiudiziali.
Anzitutto, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione della autoritàgiudiziaria ordinaria in luogo di quella amministrativa, confermando le
argomentazioni – appieno condivisibili – poste dalla Suprema Corte a fondamentodelle ordinanze n.2053 del 31.1.2006 e n.14701 del 23.6.2006 che, se pure attinentialla problematica del fermo amministrativo di bene mobile registrato, introdottodall’ari. 91 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, hanno espressamente accomunato taleistituto alla iscrizione ipotecaria di cui all’ari. 77 del D.P.R. n. 602 del
Invero, l’iscrizione ipotecaria di cui all’ari. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 (comemodificato con il d.lgs.n.46/99 ) è -così come il fermo amministrativo- un mezzofinalizzato ad agevolare la realizzazione del credito e quindi, in quanto tale, èfunzionale all’espropriazione forzata.
Tale rimedio del resto è regolato da norme collocate nel titolo 11° del richiamato dprche disciplina la riscossione coattiva delle imposte, e si inserisce quindi -qualemezzo di realizzazione del credito- nel processo di espropriazione forzataesattoriale ( cfr. il capo 11° del richiamato titolo).
Deve inoltre escludersi che la materia in esame rientri nell’ambito dellagiurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, anche in considerazione delfatto che, con la iscrizione ipotecaria, il concessionario non esercita alcun potere disupremazia in materia di pubblici servizi che giustifichi, alla luce della pronunciadella Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, questa forma di giurisdizioneamministrativa.
Del resto, anche il Consiglio di Stato in una condivisibile pronunzia in materia difermo amministrativo ( cfr. la sent. n. 4689 del 13 settembre 2005), accogliendol’appello proposto da una società concessionaria della riscossione aveva dichiaratoinammissibile il ricorso proposto dinanzi ad un Tribunale Amministrativo
Regionale, affermando che “il fermo amministrativo previsto dal D.P.R. 29settembre 1973, n. 602, art. 86 (che il testo riformato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n.193, attribuisce alla diretta potestà del concessionario) non ha natura diprovvedimento amministrativo, ma di diritto potestativo riconosciuto, nell’ambitodi una relazione intersoggettiva, al creditore (ovvero al soggetto investito dellariscossione anche coattiva del decreto), con la finalità di conservare, allaesecuzione, il cespite patrimoniale, nel quadro di un generale favoredell’ordinamento nei confronti del creditore, ai fini della realizzazione coattiva dicrediti certi, liquidi ed esigibili; pertanto, le relative controversie si sottraggono allagiurisdizione del giudice amministrativo, sia a quella ordinaria di legittimità, sia aquella esclusiva eccezionalmente demandatagli”.
In forza di quanto rilevato si deve pertanto ritenere sussistente la giurisdizione delgiudice ordinario che, in ordine alla fattispecie in esame, deve essere adito – aseconda delle questioni poste alla sua attenzione – con le forme dell’opposizioneall’esecuzione o agli atti esecutivi.
Tale affermazione deve ritenersi sostanzialmente pacifica con riferimento alleimposizioni che non abbiano carattere tributario mentre diversamente, conriferimento alle obbligazioni che hanno tale carattere, si deve valutare in ordine allasussistenza della giurisdizione speciale delle commissioni tributarie.Tale questione si pone del resto concretamente in questa sede, in quanto le cartelleesattoriali, presupposto della iscrizione ipotecaria di cui trattasi hanno ad oggettosia imposizioni che non rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie,sia obblighi che invece rientrano in tale ambito.In ordine a tale questione è opportuno anzitutto richiamare il disposto di cui all’art.
2 c.l del decreto legislativo n.546 del 1992, così modificato dall’articolo 12 c.2della legge n.448/2001, il quale prevede che: “Appartengono alla giurisdizionetributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie,compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Serviziosanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioniamministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altroaccessorio… “.
Ciò posto, si deve a questo punto evidenziare che il problema in esame è statorisolto testualmente dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, (che definisceesplicitamente l’oggetto della giurisdizione tributaria), così come sostituito dalla L.28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma
Ebbene, ritiene questo giudice che tale disposizione costituisca un limiteinsuperabile per la giurisdizione tributaria, che deve quindi arrestarsi dopo lanotifica della cartella esattoriale, ovvero dopo l’indicato avviso.In forza di quanto appena rilevato e ricondotta pertanto -quanto meno in astratto- laproblematica relativa agli atti della esecuzione tributaria nella sfera dellagiurisdizione ordinaria, si deve pertanto valutare se il provvedimento di iscrizioneipotecaria conseguente al mancato pagamento di debiti di natura tributaria, trovi omeno effettiva tutela nell’ambito della detta giurisdizione.Il dubbio nasce dalla disposizione di cui all’art. 57 del dpr.n.602/73, così come
modificata dal d.lgs.n 46/1999, in quanto la stessa nel disciplinare l’opposizioneall’esecuzione o agli atti esecutivi, prevede che non sono ammesse: le opposizioniregolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelleConcementi la pignorabilità dei beni, nonché le opposizioni regolate dall’articolo617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla. notificazione del titolo esecutivo.
A ciò deve aggiungersi che l’art. 29 dello stesso d.igs. n.46/99 stabilisce che: “perle entrate tributarie diverse da quelle elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente aconoscere le controversie concementi il ruolo può sospendere la riscossione sericorrono gravi motivi. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica ladisposizione del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16, del presentedecreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelleforme ordinarie”.
In sostanza, dall’esame comparato e dall’applicazione letterale delle predettedisposizioni risulta che, mentre per le entrate non tributarie ( o comunque nonrientranti tra quelle di cui possono conoscere le Commissioni tributarie ),l’opposizione di cui agli artt.615 e 617 c.p.c. si rifà alla disciplina comune e quindiè ammessa avverso l’iscrizione ipotecaria, per le entrate tributarie tale mezzo didifesa sembrerebbe testualmente precluso.
Ciò posto, la disparità di trattamento che si verrebbe a creare attribuendo alcontribuente la possibilità di difendesi avverso le iscrizioni ipotecarie nell’una, manon nell’altra ipotesi, resa ancor più evidente nel caso di specie in quanto detta
iscrizione risulta effettuata sulla base di cartelle esattoriali relative contestualmentesia ad obbligazioni che hanno carattere tributario, sia ad imposizioni che talecarattere non hanno, impone di trovare una soluzione che sia conforme ai principiispiratori della Carta Costituzionale.
Ebbene, come ha avuto modo di evidenziare
In forza di ciò, al fine di individuare gli atti suscettibili di opposizione si deveadottare un criterio di carattere sostanziale quale quello della autonomia funzionaledell’atto autoritativo, intesa come idoneità a “produrre una lesione diretta edimmediata della situazione soggettiva del contribuente” (Corte costituzionale 6dicembre 1985, n. 313), con la conseguenza che tutti gli atti suscettibili di produrreuna lesione diretta ed immediata della situazione soggettiva del contribuente,devono ritenersi immediatamente impugnabili.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi ed in forza del richiamato art.2 c.lD.Lgs. n. 546 del 1992 ( sost. dall’art. 12 c.2 L. 28 .dicembre 2001, n. 448 ), che
esclude in modo tassativo dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardantigli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella dipagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 50, ^non può che ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario intema di opposizione della iscrizione ipotecaria, anche con riferimento alleimposizioni tributarie che rientrino nella giurisdizione delle CommissioniTributarie. D tutto fermo restando che, con riferimento a queste ultime, il giudiceordinario avrà una cognizione di tipo incidentale finalizzata a valutare la legittimitàdella iscrizione ipotecaria.
Tanto rilevato, si deve a questo punto evidenziare – per completezza – che lequestioni sino ad ora esaminate sono state sostanzialmente superate dal legislatoreil quale, con il comma 26-quinquies dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006(convcrtito in legge n. 248 del 2006), novellando l’articolo 19, comma 1, deldecreto legislativo n. 546 del
E’ opportuno tuttavia rilevare che l’indicata modifica normativa è stata introdotta insede di conversione del decreto e, pertanto, il nuovo testo dell’articolo 19, comma1, del Dlgs n. 546 del 1992, è entrato in vigore unitamente alla legge diconversione, vale a dire a partire dal 12 agosto
transitorie, l’articolo novellato si applica solamente ai ricorsi presentati a partire da
tale data.
Infatti, ai sensi dell’articolo 5 del Codice di procedura civile – applicabile algiudizio tributario in base al richiamo di cui all’articolo 1, comma 2, del Digs n.546 del 1992 – la giurisdizione si determina avuto riguardo alla legge vigente almomento della proposizione della domanda.
Ciò posto, e ritenuta quindi sussistente nel caso di specie la giurisdizione delgiudice ordinario, si deve ora passare a qualificare l’azione di cui trattasi.Ebbene, ritiene questo giudice che nel caso di specie sia stata proposta dall’attoreuna opposizione alla esecuzione, in quanto le doglianze del predetto sono dirette acontestare il diritto della controparte a promuovere l’esecuzione, più che – comeinvece avviene per l’opposizione agli atti esecutivi – ad evidenziare vizi formali deisingoli atti. (cfr. sul punto: Cass. sent. n.15036/2001
Ancora si deve più specificamente rilevare che l’attore ha agito al fine di ottenerel’accertamento della illegittimità e nullità della iscrizione ipotecaria, l’accertamentonegativo in ordine alla sussistenza di un qualsivoglia credito nei suoi confronti ( inragione – tra l’altro – degli sgravi e delle quietanze prodotti) e, infine, ilrisarcimento dei danni derivatigli per fatto e colpa della società convenuta.Si deve a questo punto esaminare la questione della legittimazione passiva dellaconvenuta Gest Line spa.
Orbene, ritiene questo giudice che la stessa sussista in ordine a tutto quanto attienealla fase della riscossione, in quanto interamente riconducibile alla Gest Line spa, equindi anche alla domanda volta ad ottenere l’accertamento della illegittimità enullità della iscrizione ipotecaria, nonché il risarcimento dei danni derivati
all’attore per fatto e colpa della società convenuta.Diversamente si deve ritenere per quanto concerne il richiesto accertamentonegativo in ordine alla sussistenza dei crediti nei confronti del Coppola conriferimento alla sussistenza ed alla definitività del titolo costitutivo del credito,nonché a tutto quanto ( prescrizione, sgravi, pagamenti ed altro ) eventualmentericonducibile e verificatosi nella fase precedente all’invio del ruolo – reso esecutivo– dall’Ente creditore al Concessionario.
Tanto rilevato, si deve ora passare all’esame nel merito delle doglianze di parteistante.
Anzitutto si deve rilevare che, al fine di confutare le argomentazioni di controparte,la convenuta Gest Line spa ha depositato una serie di estratti di ruolo dai qualirisulta – tra l’altro – l’indicazione delle cartelle esattoriali che ad essi fanno capo, itributi cui fanno riferimento e gli importi dovuti.Si deve tuttavia evidenziare che solo con relativamente agli estratti di ruolo ( all.tin. 6 e 8 ) relativi rispettivamente alle cartelle esattoriali n071/2002/01075307/50/000 e n. 071/2001/02462562/41/000 risulta apposta suglistessi una sigla da parte del Concessionario, finalizzata alla attestazione dellaconformità dell’estratto ai documenti informatici ad esso trasmessi, richiestadall’art.5 c.5 d.l. n.669/96.
Diversamente, con riferimento a tutti gli altri ruoli tale attestazione non risulta percui si può escludere che gli stessi possano assumere valenza probatoria.Ciò posto si deve sin da ora rilevare l’estratto di ruolo di cui all’allegato 6, comenello stesso evidenziato, è relativo ad una cartella esattoriale notificata l’1.7.2003,per cui deve escludersi che l’ipoteca possa essere stata iscritta – in data anteriore,
ossia il 21.10.2002 – sulla base della debitoria ad esso relativa. E’ il caso a questopunto di aggiungere che, anche con riferimento agli estratti di ruolo di cui agliallegati n. 4 e 5 valgono le stesse considerazioni.
Ancora, per quanto conceme l’estratto dì ruolo di cui all’allegato n.8,indipendentemente da ogni altra questione che si esaminerà in seguito, non puòritenersi provata da parte convenuta la ritualità della notifica della cartellaesattoriale. Invero, dal frontespizio della relata di notifica risulta che la stessa èstata effettuata ex art. 140 c.p.c, ma nulla può riferirsi in ordine alla validità dellastessa in quanto l’irreperibilità del destinatario risulta attestata su di un foglio apane – staccato dal primo – che in alcun modo risulta ricollegabile a quest’ultimo.Ebbene, tali rilievi sarebbero già sufficienti al fine di ritenere l’illegittimità dellaiscrizione ipotecaria di cui trattasi in quanto non fondata su di un idoneo titoloesecutivo.
Tanto rilevato, si ritiene tuttavia di dover esaminare alcune delle altre questioni cheassumono rilievo in questa sede.
Orbene, si deve sottolineare che in nessun caso
comparizione ha impugnato e contestato “ogni documento esibito in fotocopiaperché semplice cartola priva di ogni valore ed autenticità”.Ebbene, tale contestazione nella sua ampiezza non può che intendersi come aventead oggetto anche là non conformità all’originale, con la conseguenza che, nonavendo la controparte prodotto gli originali e non essendo possibile trarre aliundeelementi in ordine alla detta conformità ed alla andata a buon fine delle notifiche,tale documentazione non può essere ritenuta utile ai fini di causa.Il tutto dovendosi altresì precisare che i rilievi di cui sopra attinenti alla mancataprova circa la ritualità della notifica della cartella esattoriale di cui all’estratto diruolo – allegato n.8 – effettuata ex art. 140 c.p.c., trovano ragion d’essere per ilmedesimo motivo, anche con riferimento all’estratto di ruolo di cui agli allegati n.2e 7.
Orbene, quanto sino ad ora evidenziato – risultando superfluo l’esame di ogniulteriore questione – non può che determinare l’illegittimità della iscrizioneipotecaria nei confronti del Coppola, non essendo fondata la stessa su titoliesecutivi validi.
Tanto rilevato, ritenuto di non poter esaminare le ulteriori domande formulatesolamente nella comparsa conclusionale, si deve ora valutare la domanda dirisarcimento del danno.
Orbene, ritiene questo giudice che detta domanda debba essere disattesa nonavendo l’attore provato le circostanze addotte a sostegno della stessa, ne in ognicaso alcun danno di carattere personale o patrimoniale, documentando a mero titolodi esempio circostanze quali mutui non concessi e alienazioni non andate a buonfine.
A tal proposito si deve aggiungere che, nella fattispecie in esame, stante la naturadel provvedimento oggetto di opposizione, ben diverso dal protesto perconoscibilità ed effetti, non può ritenersi sussistente un danno ” in re ipsa”.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Etisia Gaviano,definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile avente numero R.G.32449/04, pendente tra Coppola Giuseppe contro Gest Une spa ed Inps, ogni altradomanda ed eccezione disattesa, così provvede:
– accoglie la domanda di parte attrice e per l’effetto dichiara l’illegittimità della iscrizione ipotecaria ( del 30.10.2002 reg.part. 5300, reg. gen.28835, rep. 853 del 21.10.2002 ) effettuata su richiesta della convenuta ai danni di Coppola Giuseppe, nonché dei titoli esecutivi posti a fondamento della stessa;
– ordina alla Gest Line spa di richiedere la cancellazione della detta iscrizione;
– condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore e liquida le stesse come segue: euro 410,00 per spese, euro 2.560,00 per diritti ed euro 2.850,00 per onorario. Il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli. 1.2.2007 IL GIUDICE UNICO