Statuto Noi Consumatori

Statuto dell’associazione
“Noi Consumatori”

Indice

  • DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATANOI Consumatori
  • PATRIMONIO
  • GLI ASSOCIATI
  • ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
  • LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI
  • SCIOGLIMENTO
  • DISPOSIZIONI VARIE

 

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

Articolo 1

È costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del codice civile e della L. 383/2000 l’associazione “NOI CONSUMATORI”.

Articolo 2

L’Associazione ha sede in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo che darà comunicazione agli associati.

Articolo 3

L’associazione ha per scopo la difesa e la tutela dei CONSUMATORI, cioè di tutti i cittadini ed in particolare di quelli che trovino difficoltà nei rapporti con le Istituzionie/o con i privati che svolgano un servizio sia di natura pubblica che privata, ma comunque di eminente rilievo sociale. Si propone anche di contrastare, con azioni giudiziarie, ivi comprese quelle di “class action” o di sensibilizzazione dell’informazione pubblica, qualunque attività pubblica o privata, possa mettere a repentaglio la salute o il patrimonio dei cittadini Consumatori. L’Associazione, pur essendo, senza fine di lucro, per il conseguimento del suo scopo potrà intraprendere, in maniera assolutamente non prevalente, iniziative economiche ma senza divisione o distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali (eccezione fatta per quelli imposti per legge).

Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono quindi lo studio, la ricerca, la negoziazione e la realizzazione di eventi collegati alle attività suddette.

A titolo esemplificativo, e non tassativo l’Associazione potrà:

a) promuovere seminari, borse di studio e quant’altro possa portare degli elementi di approfondimento e di studio al fine della maggior tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini ed in generale dell’essere umano in tutte le sue manifestazioni;

b) organizzare convegni, forum, blog, siti internet e ogni altro mezzo di informazione multimediale;

c) promuovere l’organizzazione e la gestione di corsi per l’orientamento, la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale previsti dalle normative delle autorità centrali, periferiche, regionali, ministeriali e della comunità europea;

d) promuovere attività di carattere culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito;

e) promuovere la formazione professionale attraverso attività di studio, di indagine e di ricerca relativamente alle problematiche proprie del mercato del lavoro e delle relazioni industriali;

f) realizzare corsi di formazione professionale sia a livello regionale che nazionale e comunitario;

g) ricercare costantemente la migliore condizione morale e materiale dei lavoratori occupati, inoccupati e disoccupati;

h) compiere per conto degli associati operazioni di marketing, finanza, controllo di gestione, ricerca di mercato, attività pubblicitarie, promozionali e di sponsorizzazione;

i) sviluppare i servizi sociali nell’ambito dell’attività postlavorativa con iniziative culturali, musicali, cinematografiche, teatrali, turistiche e ricreative;

l) sollecitare lo svolgimento dell’attività associativa,favorendo lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra gli associati, ed in particolar modo attraverso i canali mediatici, internet e teleconferenze;

m) svolgere, in favore e nell’ambito degli associati, attività di promozione e cura dell’immagine, meeting, fiere, congressi, convegni, trasmissioni, manifestazioni musicali e canore, corsi e seminari, tornei calcistici;

n) fornire strutture e servizi ad associazioni, categorie e centri che perseguano finalità coincidenti, anche parzialmente, con i suoi scopi;

o) partecipare a gare d’appalto, stipulare convenzioni ed accordi purché inerenti all’oggetto dello Statuto;

p) istituire la redazione di una rivista periodica da distribuire mediante abbonamento ai soci o a coloro che ne facciano richiesta;

q) intraprendere forme di gemellaggio, collaborazione e affiliazioni con altre associazioni, enti, movimenti, etc., site sia Italia che all’estero, potrà aprire anche sedi secondarie;

r) provvedere alla creazione o alla registrazione dei propri segni, marchi, tabelle e quant’altro possa distinguere l’associazione stessa verso i terzi. Per un migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà possedere, gestire, prendere e/o dare in locazione attrezzature immobili e mobili, fare contratti o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, nonché richiedere contributi e ricevere partnerariato da Enti o associazioni di qualsiasi natura, internazionali, statali (regionali o locali), nel rispetto dei fini statutari e delle disposizioni legislative vigenti e di futura emanazione.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Articolo 4

La durata dell’Associazione è indeterminata.

Articolo 5

L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

PATRIMONIO

Articolo 6

Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote versate dagli associati, dai contributi ordinari, dai contributi straordinari degli stessi associati, da elargizioni di terzi, da sponsorizzazioni, nonché da tutti i beni mobili ed immobili dei quali l’Associazione stessa venisse, a qualsiasi titolo, in possesso.

I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione ed arricchire il suo patrimonio.

È fatto divieto all’Ente di distribuire, anche in modo indiretto fra gli associati, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

L’eventuale disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, potrà essere coperto, su deliberazione dell’assemblea, mediante nuovi contributi straordinari all’uopo destinati oppure mediante utilizzo di fondi precedentemente costituiti a questo scopo.

Articolo 7

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un bilancio o di un rendiconto economico e finanziario secondo i principi approvati per gli enti non commerciali dall’ordine dei Dottori Commercialisti od altri organismi riconosciuti.

Articolo 8

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell’ammontare delle quote associative.

Articolo 9

Le quote associative devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno; coloro che entro tale termine non avranno provveduto a mettersi in regola con il pagamento delle quote associative saranno considerati morosi.

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile, in ogni momento, con l’immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato, se effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno, trascorso tale periodo il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla esclusione dall’associazione.

 

GLI ASSOCIATI

Articolo 10

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo preferibilmente ai propri associati; qualora provvisti delle necessarie competenze.

Articolo 11

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione, secondo le modalità che saranno stabilite nel Regolamento.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Articolo 12

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e dall’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presenteStatuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 13

La qualità di associato si acquista con deliberazione assunta a maggioranza dei partecipanti ed insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante, il quale dovrà dichiarare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 14

Gli associati si distinguono in:

A) fondatori;
B) ordinari;
C) onorari.

FONDATORI – Sono associati fondatori coloro che intervengono nell’atto costitutivo dell’Associazione. I fondatori verseranno la tassa di ammissione e la quota associativa prevista per gli associati ordinari. Essi sono eleggibili alle cariche sociali.

ORDINARI – Sono ordinari gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che non rientrino in altre categorie di associati. Essi verseranno la tassa di ammissione e quella associativa; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche della Associazione.

ONORARI – L’Associazione potrà altresì conferire d’ufficio la qualifica di socio onorario a chi si sia meritoriamente distinto nello studio e nell’approfondimento di quegli argomenti connessi all’oggetto sociale dell’Associazione. Per la nomina del socio onorario è necessaria l’unanimità dell’assemblea su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione.

a) dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all’Associazione, inviando per iscritto le dimissioni entro il trentuno gennaio di ciascun anno; qualora a tale data non abbia ancora comunicato all’Associazione le sue dimissioni dovrà corrispondere la quota per l’intero anno;

b) esclusione: possono essere esclusi gli associati che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discreditino l’Associazione e che creino danno materia-le e/o morale all’Associazione stessa. La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all’interessato mediante raccomandata. Avverso l’esclusione l’associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri, che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura. Il Consiglio Direttivo potrà anche infliggere le minori sanzioni del rimprovero o della sospensione fino ad un anno.

Articolo 16

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzione di beni dell’associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 17

Gli organi dell’Associazione sono:

A) l’Assemblea degli associati;

B) il Consiglio Direttivo;

C)il Presidente dell’Associazione;

D) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri.

Tutti gli organi dureranno in carica fino alla loro revoca da parte dell’Assemblea degli Associati.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 18

L’Assemblea è composta da tutti gli associati.

Essa:

– approva i conti preventivi e consuntivi nonché il rendiconto economico – finanziario;

– nomina il Consiglio Direttivo, sulla base dei nominativi indicati per tale carica dagli associati fondatori e degli associati onorari, eccezion fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell’Associazione;

– nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;

– delibera sulla redazione e sulla modifica del Regolamento,nonché di questo statuto;

– delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio stesso, con avviso da spedirsi o via fax o a mezzo lettera raccomandata o via mail o tramite pubblicazione sul sito dell’Associazione agli aventi diritto a votare almeno 5 gg. prima della data dell’Assemblea.

La convocazione deve contenere l’indicazione della località, del giorno e dell’ora della riunione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. Alle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto e non è ammessa delega.

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

In seconda convocazione, che ha luogo un’ora dopo quella fissata per la prima, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e potrà validamente deliberare a maggioranza qualunque da il numero dei soci presenti e votanti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti degli associati partecipanti, fatta eccezione per quanto concerne le delibere relative alla modifica dello scopo dell’associazione, nonché dello scioglimento della stessa.

L’Assemblea deve riunirsi almeno una vota all’anno per l’approvazione dei conti preventivo e consuntivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell’ordine: dal Vice Presidente, dal socio onorario più anziano e dall’associato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario dell’Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l’associato designato da chi presiede.

Sono ammesse le riunioni dell’assemblea a mezzo videoconferenza anche tramite internet.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, viene eletto dall’Assemblea fra i nominativi indicati dagli associati fondatori, dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:

– la promozione e l’attuazione dell’attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;

– la redazione dei conti consuntivi e preventivi nonché del rendiconto economico finanziario da sottoporre all’esame dell’assemblea;

– la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;

– l’ammissione e l’esclusione dei soci;

– la determinazione annuale della quota associativa;

– la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L’eventuale regolamento dovrà essere redatto nell’assoluto rispetto dei principi informatori enunciati in questo statuto ed approvato dall’assemblea anche nelle sue eventuali modifiche;

– la attribuzione di speciali riconoscimenti a coloro che si distinguessero per particolari meriti nell’ambito della realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà chiedere agli associati onorari parere non vincolante su tutte le questioni riguardanti il bilancio, il rendiconto e le modifiche statutarie da proporre all’Assemblea.
Qualora vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell’intero Consiglio. Se, però,i membri del Consiglio si riducono ameno di tre, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l’Assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell’intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà mediante affissione dell’avviso contenente gli argomenti da trattare, nella sede dell’Associazione, oppure senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non informato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell’ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l’onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell’Assemblea, nonché la tenuta dei libri dell’Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il tesoriere terrà la contabilità dell’Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell’Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Articolo 20

Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali)sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione “in sostituzione del Presidente impedito”, o altra similare.

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori e Probiviri è composto da tre membri e dura in carica tre anni.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

vigila sulla tenuta dei conti dell’Associazione; esprime al-l’Assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Collegio Direttivo; decide senza appello i ricorsi presentati dagli interessati avverso l’esclusione degli associati; dà pareri non vincolanti al Collegio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.

Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri svolge la propria attività di giudizio, decidendo ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura.

Per il funzionamento dell’organo si rinvia alle norme procedimentali dettate per il Consiglio Direttivo.

 

LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

Articolo 22

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli Associati” che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all’Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il “Libro dei Verbali delle Assemblee” ed il “Libro dei Verbali del Consiglio direttivo”. Nel caso in cui fossero istituiti, anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.

In mancanza di essi, i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.

 

SCIOGLIMENTO

Articolo 23

L’Associazione si scioglie per deliberazione dell’Assemblea, approvata come specificato all’art.18 di questo statuto con il voto favorevole dei due terzi degli iscritti.

In tal caso, l’assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell’assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione di promozione sociale non lucrativa con finalità similari di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 662/90 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 24

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l’Associazione e gli associati stessi, circa l’interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, saranno sottoposte (con esclusione di ogni giurisdizione) al giudizio del Collegio dei Revisori e Probiviri i quali giudicheranno senza formalità, ex bono et aequo, con lodo non impugnabile.

Articolo 25

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.