NOICONSUMATORI.IT CONTESTA ULTIMO DECR LEGGE “EMERGENZA RIFIUTI
Leggendolo e studiando le varie tesi e giurisprudenza in materia, dichiara in una nota Avv. Angelo Pisani di noiconsumatori.it appare chiaro che l’art. 1, comma 1, dell’ultimo D.L. sull’emergenza rifiuti contrasta con il diritto comunitario, per cui i comuni ed cittadini possono agire per tutelare i propri diritti e denunciare tale violazione. Infatti poiché il comma 4, dell’art. 1, dispone che l’utilizzo dei siti individuati al comma 1 debba avvenire con provvedimento amministrativo del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania nel rispetto dei principi dell’ordinamento anche in deroga a norme ambientali, è ovvio che avverso tale atto amministrativo che, ai sensi del comma 4, disporrà l’utilizzazione dei siti sarà possibile agire innanzi al TAR Lazio fino alla decisione della Corte Costituzionale sul punto.
Potranno certamente agire i comuni interessati, gli imprenditori incisi dagli espropri, gli abitanti della zona interessata ai siti per il criterio della vicinitas, nonché le associazioni nazionali di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente.
Inoltre spiega Pisani in assenza del provvedimento commissariale di utilizzo dei siti, il Commissario di Governo potrebbe, tuttavia, decidere di avviare i lavori di attivazione. In tal caso, avverso l’avvio dei lavori in esecuzione dell’art. 1, comma 1, del D.L. ed in assenza di un provvedimento amministrativo, si può esercitare diritto di difesa tramite azione ex art. 700 c.p.c., come correttamente ha fatto il Comune di Serra ottenendo provvedimento favorevole dal tribunale ordinario, per chiedere al giudice civile di inibire o sospendere la realizzazione dei lavori, previa disapplicazione dell’art. 1, comma 1, del D.L. in quanto contrastante con la direttiva 85/337/CEE.
Ogni domanda deve essere finalizzata alla tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost.Legittimati ad agire saranno i Comuni, quali enti esponenziali della popolazione, ed i singoli abitanti delle zone interessate dai siti. Per la tutela del diritto all’ambiente può agire solo il Ministro dell’Ambiente.
L’ultimo provvedimento del governo, o meglio pezza a colori sul disastro in corso in Campania, recita “Interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti”. E’ stato pubblicato in GU n. 108 del 11-5-2007. All’art. 1, comma 1, il D.L. dispone che per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche provenienti dalle attivita’ di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, sono attivati i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant’Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento. Poi limita temporalmente l’utilizzo del sito di Serre fino alla data di realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno, mentre per il sito di Terzigno consente l’utilizzo dello stesso sino al completamento delle attivita’ di collaudo ed alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra.disponendo che “L’utilizzo dei siti di cui al presente articolo e’ disposto nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonche’ igienico-sanitaria, fatto salvo l’obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell’ambiente”.
In sintesi, il provvedimento individua direttamente le sedi delle nuove discariche da attivare, ma non localizza puntualmente i siti né, soprattutto, adotta e/o approva espressamente i progetti.Tale generica localizzazione/attivazione contrasta con la direttiva 85/337 CEE del Consiglio del 27.6.1985 come modificata dalla direttiva 97/11/CE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
In verità i progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti non compresi nell’allegato I risultano assoggettati a preventiva valutazione di impatto ambientale ai sensi del punto 11 dell’Allegato II alla direttiva comunitaria 85/337/CEE. La norma comunitaria è stata recepita con la lettera n) dell’Allegato A all’art. 1, comma 3, del DPR 12.4.1996 che sottopone a preventiva valutazione di impatto ambientale regionale le “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³”. I quattro siti di discarica indicati all’art. 1, comma 1, del D.L. dovevano essere pertanto sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, o, almeno a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ( c.d. screening) di cui all’art. 10 del D.P.R. 12.4.1996.
E chiaro quindi che i siti localizzati/attivati all’art. 1, comma 1, del D.L. non possono sfuggire al campo di applicazione della direttiva 85/337/CE . Infatti, questa, all’art. 1, comma 1, esclude dal suo ambito di applicazione solo i “progetti adottati nei dettagli mediante atto legislativo nazionale specifico”, mentre l’art. 1, comma 1, del D.L., localizza più siti, ma non ne adotta, né ne approva i progetti nei dettagli.
La legge quindi deve esser rispettata anche per i quattro i siti di discarica genericamente indicati dal governo, la cui localizzazione/attivazione risulta contrastante con la direttiva 85/337/CEE in quanto non preceduta dalla prescritta preventiva valutazione di impatto ambientale, ovvero almeno da una valutazione alternativa e dagli adempimenti obbligatoriamente previsti anche in caso di urgenza.
ottico ho letto sul giornale che c’è la possibilita’ di essere risarciti per il disagio che stiamo vivendo noi napoletani.Vorrei avere delle informazioni a riguardo,dato che sono un cittadino che paga precisamente la tassa sui rifiuti e avendo gia’ subito un aumento. distinti saluti