Noiconsumatori.it ottiene condanna per spamming a carico di General Motors Italia
Si profilano tempi duri, anzi durissimi, per gli spammer in Italia,
Pisani nasce infortunistica informatica per i danni da pubblicità indesiderata
Sentenza n. 101217/07 del Giudice di pace di Napoli intervenuta su ricorso presentato dall’Avv. Angelo Pisani in merito ad una tematica sempre sotto i riflettori ed all’ordine del giorno, quella dello spam -pubblicità indesiderata in tutte le sue forme, ha condannato la GENERAL MOTORS Italia che inviava email pubblicitarie sul computer dell’avvocato a cancellazione dati personali dell’attore ed al risarcimento danni di 300 euro oltre spese legali e di ctu per 850 euro proprio per illegittimo trattamento dati personali, ribadendo quanto stabilito anche dal Garante della Privacy con una recente decisione – che il destinatario di comunicazioni indesiderate (siano esse sms, fax, e mail ed mms) potrà rivolgersi al Giudice civile per ottenere un idoneo risarcimento dei danni.
Avv. Pisani questa importantissima sentenza potrebbe dare il via una stagione di richieste risarcitorie da parte di utenti molestati da comunicazioni indesiderate e veder rispettato da società commerciali il diritti alla privacy degli utenti .
Il provvedimento del Giudice napoletano Carlo Contarda Ià sez. civile è stato adottato a seguito delle ripetute segnalazioni di abusi posti in essere da parte di una società la General Motors Itlai che tramite terzi inviava email aventi ad oggetto proposte commerciali, che non erano stati né richiesti né autorizzati.
A seguito di accertamenti e di una dettagliata istruttoria anche tramite ctu informatico, il Giudice ha ribadito il principio secondo cui l’invio di email posto in essere senza aver ottenuto il “consenso informato” dei destinatari, fa configurare un trattamento illecito dei dati personali, con tutte le conseguenze di legge, così come non meno di un mese fà era stato accertato a carico della tim per sms pubblicitari senza consenso, vedendola condannata a pagare 1000 euro per danni all’utente .
Il Giudice, così come più volte ribadito dal Garante, sul punto, ha ribadito che anche in questi casi deve essere ottenuto il consenso preventivo all’invio di informazioni commerciali, specialmente quando le stesse sono poste in essere con determinate metodiche (come, ad esempio, l’invio di fax, sms o mms, e-mail oppure attraverso chiamate vocali effettuate con operatore automatico), e pertanto – tornando al caso in esame- la società oggetto del provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso.
In questo modo è stato sancito – si spera definitivamente – anche un principio generale di estrema importanza. Senza consenso preventivo non si potrà inviare qualsivoglia tipo di pubblicità attraverso sms, mms, fax, posta elettronica e chiamate vocali a mezzo di operatore automatico.
E’ indubbio, spiega l’Avv. Pisani, che l’invio non richiesto di email, sms o fax comporta dei palesi danni economici quali, ad esempio, il consumo di carta o di carta termica, lo spreco di toner, l’occupazione indebita di linee telefoniche, per non parlare del disturbo arrecato dalle comunicazioni indesiderate nonché del costo in termini di tempo perso da parte del soggetto “contattato”.
E lo stesso principio può essere esteso anche al tempo dedicato a leggere ed eliminare e-mail contenenti spam (o sms ed mms), quindi giusto far scattare un risarcimento per la vittima dello spam, una forma di micro-danno esistenziale. Il dato certo ed inequivocabile, alla luce della decisione del Giudice sui principi del Garante per la protezione dei personali, è che per gli spammer in Italia si profilano tempi molto ma molto duri.