Nomina di un nuovo difensore ed obblighi a carico del precedente avvocato
Giunge al vaglio della Corte di Cassazione un nuovo caso di responsabilità professionale dell’avvocato.
La
questione sottoposta al giudizio di Piazza Cavour, in particolare,
attiene all’individuazione e all’adempimento degli obblighi che
residuano a carico del difensore domiciliatario allorché, esaurito un
grado di giudizio, il mandato professionale si estingua consensualmente
ed il cliente affidi l’incarico ad un nuovo avvocato.
In concreto, l’avvocato domiciliatario aveva omesso di comunicare al nuovo difensore l’avvenuta notifica della sentenza emessa in primo grado dal TAR, determinando la tardiva proposizione dell’appello innanzi al Consiglio di Stato.
Aldilà delle difese di merito proposte dal professionista, in punto di diritto quest’ultimo sostiene che soltanto l’ipotesi di rinuncia al mandato
implicherebbe, per il difensore, l’obbligo di compiere gli atti formali
fino a quando la parte non si sia munita di nuovo difensore sicché,
laddove il rapporto professionale si estingua per causa diversa (mutuo
consenso o revoca da parte del cliente) non residuerebbe alcun
specifico obbligo a carico dell’ex difensore domiciliatario.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21589/09, respinge decisamente una simile impostazione, stabilendo che:
Nel
caso che la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di
quello precedente presso il quale la stessa parte aveva eletto il
proprio domicilio, quest’ultimo è tenuto a comunicare al nuovo
difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto
e, in particolare, residua a suo carico l’obbligo di informare il nuovo
difensore dell’avvenuta notifica do eventuali sentenze che riguardino
la parte.
Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di informazione trae fonte dal più generale dovere di diligenza professionale cui l’avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato, nonché nella particolare relazione che si stabilisce tra il soggetto destinatario degli atti ed il difensore domiciliatario la quale non fa venir meno gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, che residuano a carico del domiciliatario anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo difensore.
Occorre
segnalare, peraltro, che secondo la Corte di Cassazione la mancata
tempestiva comunicazione dell’avvenuta notifica vale da sola a riferire
all’avvocato domiciliatario la responsabilità della tardiva
proposizione dell’Appello, atteso che solo la pronta conoscenza dell’avvenuta notifica della sentenza permette al nuovo difensore di fruire compiutamente dello spatium deliderandi rideterminato per legge ai fini della proposizione dell’eventuale impugnazione.
L’onere di provare la comunicazione al nuovo difensore della notifica incombe a carico dell’avvocato domiciliatario.
Appurato
l’inadempimento da parte dell’avvocato, ai fini del riconoscimento del
diritto al risarcimento del danno a favore del cliente, occorrerà
raggiungere la prova della fondatezza dell’appello tardivamente
proposto per responsabilità professionale.
L’affermazione
della responsabilità di un legale, infatti, postula l’indagine sul
sicuro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta (…) e
perciò la “certezza morale” che gli effetti di una diversa attività del
professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente. Al
criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire
quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della
condotta a produrli (Cass. 9238/07).
Chiarito
che, nella fattispecie, sussiste l’inadempimento dell’avvocato e che
l’appello predisposto dal nuovo avvocato – se tempestivo – sarebbe
stato ammissibile, dunque, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio al
giudice di merito proprio per l’accertamento del possibile esito che
avrebbe avuto l’impugnazione.