Non avvisare l’Inps di svolgere lavori saltuari comporta la perdita della CIGS
Se il lavoratore in cassa integrazione, svolge un’attività lavorativa temporanea e saltuaria senza darne previa e rituale comunicazione all’INPS, decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.
E’ quanto disposto con la sentenza 17 maggio – 21 giugno 2011, n. 13577 dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stata cassata la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva ritenuto che non vi fosse decadenza per l’omessa comunicazione all’INPS in quanto nel caso in oggetto, il lavoratore aveva svolto l’attività di coltivazione del fondo «in maniera non prevalente» e che tale attività non risultava essere «redditizia».
I Giudici di Piazza Cavour non hanno condiviso le argomentazioni della Corte d’appello, poiché la circostanza che l’attività svolta dal lavoratore non fosse stata «prevalente» né «redditizia», non assumeva rilievo visto che la fattispecie in esame concerneva l’applicazione della decadenza dal trattamento per l’omissione della preventiva comunicazione all’Inps. In effetti, rispetto all’obbligo di tale comunicazione, è di per sé rilevante qualunque lavoro idoneo, seppur solo astrattamente, a produrre reddito (come la coltivazione di un fondo agricolo).
La Cassazione ha ribadito l’orientamento espresso in precedenza dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 195 del 1995 e con l’ordinanza n. 190 del 1996, secondo cui, il comma 5 dell’art. 8 del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si riferisce esclusivamente al lavoratore che svolge lavori temporanei e saltuari, i soli compatibili, purché preceduti da regolare comunicazione, con la continuazione della situazione di sospensione dell’originario rapporto lavorativo, presupposto del trattamento di integrazione salariale.
La decadenza dal trattamento suddetto sussiste solo per tali attività, poiché, qualora il lavoratore trovi un nuovo lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, si ha una perdita del trattamento di CIGS per incompatibilità, fermo restando l’obbligo a carico del nuovo datore di lavoro di comunicare l’assunzione del dipendente all’INPS.
Pertanto, la mancata comunicazione preventiva dello svolgimento di lavori saltuari e temporanei, è sanzionata con la decadenza, senza possibilità di graduazioni secondo criteri di proporzione, da collegare alle singole fattispecie, incompatibili con la natura della sanzione e del fatto sanzionato.
La Suprema Corte ha condiviso tali principi nonché quello espresso dalla giurisprudenza di legittimità in numerose pronunce, secondo cui il lavoratore che non adempie all’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS dello svolgimento di attività lavorative che possono risultare incompatibili con la percezione del trattamento economico decade dal beneficio suddetto, in quanto tale trasmissione è finalizzata a permettere all’INPS di verificare la compatibilità del lavoro svolto, con il persistere del rapporto di lavoro, presupposto dell’integrazione salariale (Cass. 14 giugno 2010, n. 14196; Cass. 10 marzo 2009, n. 5720; Cass. 10 gennaio 2006, n. 173; Cass. 1 giugno 2005, n. 11679).