Non c’è appropriazione indebita se il datore non versa al sindacato i contributi degli iscritti
Non scatta il reato di appropriazione indebita per il mancato versamento dei contributi sindacali da parte del datore di lavoro.
In
tale ipotesi, infatti, non può ritenersi sussistente il requisito
“dell’altruità” del denaro che costituisce invece elemento
indefettibile del reato di cui all’articolo 646 del Codice penale
(“Appropriazione indebita”).
In pratica, le trattenute in esame si risolvono in un’operazione meramente contabile
diretta a determinare l’importo effettivo della somma che il datore è
obbligato a versare al lavoratore a titolo di retribuzione.
Il caso
Per questi motivi la Cassazione
con la sentenza 15115/10 ha confermato l’assoluzione di una datrice di
lavoro che non aveva versato al sindacato le quote associative dei
dipendenti iscritti.
Operazione contabile
In punto di diritto,
infatti, la Suprema Corte ha spiegato che il denaro oggetto della
contestata appropriazione è rappresentato da una quota ideale del “patrimonio” del possessore (datore di lavoro), indistinta da tutti gli altri beni e rapporti che contribuiscono a costituirlo.
In
altre parole, le somme “trattenute” o “ritenute” restano sempre
nell’esclusiva disponibilità del “possessore” perché «non solo non sono
mai materialmente versate al lavoratore ma soprattutto non potrebbero
esserlo, avendo il dipendente soltanto diritto di percepire la
retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore
di lavoro».