Non commette spoglio l’amministratore che “restringe” i posti auto
In materia di azioni per la reintegra del possesso (articolo 1168 del codice civile) la Corte di Cassazione (sentenza n.23538/2011) ha stabilito che in ambito condominiale si deve escludere il cosiddetto “animus spoliandi” (ossia l’intenzione di privare qualcuno del possesso di un bene) in capo all’amministratore che ha “ristretto” i posti auto facendo ridisegnare le strisce di delimitazione. Secondo la Corte occorre dimostrare la consapevolezza di compiere uno spoglio per potersi accogliere la domanda di reintegra. Nel caso esaminato dalla Corte i condomini avevano dato un formale incarico all’amministratore di ridisegnare le strisce delimitanti i posti macchina perché sbiadite. L’amministratore aveva sua volta delegato il portiere che, nello svolgere il suo compito, aveva fatto riferimento ad una planimetria che oltretutto gli era stata fornita da un condomino. Nel compiere il lavoro gli spazi si erano “ristretti” risultando dunque inferiori a quelli che esistevano prima. Il caso era finito nelle aule di giustizia con domanda di reintegra nel possesso. La Suprema Corte ha fatto notare però che, alla luce di come si sono svolti i fatti, “non è ravvisabile la consapevolezza di procedere allo spoglio da parte dell’amministratore”. E tanto basta per ritenere non accoglibile l’azione di reintegra.