Non è imponibile la consulenza della società residente in Italia alla casa madre all’estero
Nell’ambito di operazioni infragruppo le prestazioni di consulenza e assistenza di una società residente in Italia alla casa madre all’estero non sono imponibili ai fini Iva. Ciò a prescindere dalla tipo di contratto sottoscritto dalle imprese, rilevando esclusivamente la natura effettiva delle prestazioni.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13587 del 4 giugno 2010, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria che chiedeva a una società residente in Italia l’Iva su delle consulenze fatte, in virtù di un contratto, alla casa madre in Francia.
La decisione della sezione tributaria poggia su un principio generale in tema di contratti, secondo cui “poiché preliminare alla qualificazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione da quest’ultimo attribuita al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, debbono essere accompagnati dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla S.C. di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa”.