Non è reato esporre il contrassegno invalidi della suocera
Non è punibile per il reato di sostituzione di persona chi espone il contrassegno degli invalidi senza però usufruire dei parcheggi predisposti per gli handicappati.
La Corte di Cassazione annulla così l’ordinanza
con cui il tribunale del riesame di Firenze aveva condannato il
ricorrente – che aveva lasciato l’auto in un’area pedonale – ritenendo
che si era attribuito il falso stato di accompagnatore di invalidi, per
aver esposto il simbolo distintivo appartenente alla suocera.
Per gli ermellini si era invece trattato di una semplice contravvenzione
al codice della strada da punire con una multa per divieto di sosta.
Secondo il collegio di piazza Cavour la semplice esposizione del
simbolo – in assenza di azioni dirette a trarre in inganno per
attribuirsi la veste di accompagnatore – non è sufficiente a far
scattare il reato di sostituzione di persona.
La Cassazione sposa dunque la tesi della “buona fede”
arrivando ad affermare che il contrassegno poteva semplicemente essere
stato dimenticato nell’auto utilizzata in altre occasioni anche per il
trasporto della suocera invalida.