Non è reato esporre sul cruscotto dell’automobile il contrassegno per invalidi intestato ad altri
Con la sentenza n. 45328, depositata il 6 dicembre 2011, la Corte di
Cassazione ha chiarito che chi espone il contrassegno invalidi intestato
a un parente non commette reato. La sentenza è della seconda sezione
penale, investita della questione a seguito del ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Oggetto di
impugnativa era una decisione del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Firenze, che, in relazione all’indebito utilizzo di un
permesso invalidi, dichiarava il non luogo a procedere delle imputate in
ordine ai reati sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e truffa (art.
640 c.p.) perché i fatti non sussistono. Investita della questione, la
Suprema Corte, dopo aver richiamato i due filoni giurisprudenziale
contrapposti, (aderendo all’impostazione che emerge nella sentenza della
stessa Corte, Sez. 2, Sentenza n. 35004 in data 8.6.2010 dep.
28.9.2010), ha spiegato che deve essere escluso che integri il reato di
sostituzione di persona la condotta di colui che esponga sul cruscotto
dell’auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad un parente, in
quanto la mera esposizione del contrassegno invalidi sull’auto, in
assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra la condotta
positiva suscettiva di trarre in inganno necessaria per ravvisare gli
estremi del delitto di cui all’articolo 494 Cp. La Corte ha quindi
concluso escludendo l’integrazione dei reati contestati e precisando che
il comportamento dei soggetti è riconducibile ad un mero illecito
amministrativo. Nel quarto e nel quinto comma dell’art. 188 c.d.s., sono
infatti contemplate le ipotesi di abuso delle strutture stradali
riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di
autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti
dell’autorizzazione, all’uso improprio dell’autorizzazione.