Non esclude la responsabilità del capo il concorso di colpa del lavoratore infortunato
“Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore dall’eventuale concorso di colpa del lavoratore”. Sulla base di tale prinicipio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14997 del 7 luglio 2011, ha accolto il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, respingeva la domanda di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro, ritenendo non provata l’assegnazione del ricorrente al compito di disarmare una pensilina – dalla quale il lavoratore era precipitato infortunandosi -, quindi frutto di una sua imprevedibile iniziativa, come tale escludente la responsabilità del datore di lavoro. La Suprema Corte ritiene tale enunciazione meramente assertiva, non avendo la Corte territoriale preso adeguatamente in esame, sulla base del contesto in cui si era verificato l’infortunio, la possibile prevedibilità della deviazione del lavoratore dai compiti specificatamente assegnatigli e quindi il corretto adempimento del dovere di vigilanza gravante sul datore di lavoro in ordine all’effettiva osservanza degli incarichi impartiti. I Giudici di legittimità precisano inoltre che la condotta del lavoratore “può comportare l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”.