Non esiste il “Processo tributario di Cassazione”
Con l’ordinanza n. 23274 del 14 ottobre 2013, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul problema di applicazione ai ricorsi per Cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie di disposizioni modificative del codice di procedura civile contenute nel D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto Crescita).
Sono due le norme a cui si fa riferimento: il n. 5) dell’art. 360 c.p.c. che restringe i vizi di motivazione che consentono l’intervento della Corte ai casi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; il principio di non sindacabilità previsto dalla Legge n. 134/2012 del difetto di motivazione in caso di “doppia conforme”.
La Cassazione ha ritenuto che tali norme trovino sicuramente applicazione nei ricorsi contro le sentenze del giudice tributario, facendo però un’importante precisazione: il giudizio di Cassazione, anche quando concerne la materia tributaria, non va più considerato come “processo tributario” ma va disciplinato secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile. Infatti i Giudici di legittimità hanno rilevato che il termine “processo tributario” può assumere due significati diversi, non essendo possibile parlare di “processo tributario di cassazione” ma solo di processo tributario nella fase di merito.