Non ha rilievo penale l’omessa comunicazione del luogo di vacanza dei figli
Quando il coniuge separato non comunica all’altro genitore il luogo di vacanza dove soggiornerà con i figli, non commette reato se nelle condizioni di separazione omologate si richiede soltanto di concordare i periodi di vacanza.
La fattispecie ha origine nel 2007, quando il tribunale civile di Rieti omologava la separazione consensuale di un soggetto, che in seguito è stato penalmente indagato, e della sua consorte, dove peraltro si stabiliva l’affidamento condiviso dei due figli minori, nonché la necessità di concordare i periodi in cui gli stessi figli avrebbero trascorso, con l’uno o l’altro coniuge, le vacanze estive, di Natale e di Pasqua. Con la collaborazione degli assistenti sociali, vista l’elevata conflittualità tra i consorti, nel giugno 2010 veniva definito che nel periodo compreso tra l’1 e l’8 luglio i figli sarebbero andati in vacanza in Sardegna insieme al padre. La moglie, in quei giorni, tentava invano di contattare i figli ed il marito alle rispettive utenze mobili ma solo dopo qualche giorno il marito le comunicava che stavano soggiornando in località Cala Gonone.
Il Gip nell’ordinanza motiva l’archiviazione argomentando che la condotta posta in essere dal marito separato non integra i prospettati delitti di cui agli articoli 388 comma 2 c.p. (“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”) e 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”): infatti le condizioni della separazione consensuale obbligano i consorti a stabilire soltanto i periodi di vacanze che i figli trascorreranno con l’uno o l’atro genitore, lasciando la libertà di scegliere il luogo. Il diritto di avere conoscenza del posto dove i figli passeranno le vacanze insieme al padre discende dall’art. 143 c.c. dove si contempla l’obbligo alla “collaborazione nell’interesse della famiglia”, pertanto le relative violazioni presentano rilievo soltanto civilistico. Nel caso di specie il diritto violato dal coniuge che ha omesso di comunicare all’altro genitore il luogo di vacanza dei figli non discende dal provvedimento del giudice, bensì dalle norme del codice civile che disciplinano i rapporti tra coniugi.