Non ha valore l’avviso lasciato dal vigile sul cruscotto
L’avviso di infrazione lasciato dal vigile sul cruscotto dell’auto in divieto di sosta, in quanto procedura informale, non contemplata dal Codice e dal connesso Regolamento, non produce alcun effetto e non può essere nemmeno oggetto di ricorso nell’ipotesi di difformità con il successivo verbale.
È quanto ha chiarito il Ministero dei trasporti con il parere n. 24605/2008 precisando che la contestazione non immediata dell’infrazione è ammessa dal Codice della Strada nell’ipotesi in chi l’accertamento avvenga in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e che la notifica del verbale deve avvenire secondo le modalità disciplinate dall’art. 385 del Regolamento.
Conseguentemente non rileva la eventuale difformità delle contestazioni contenute nel verbale, rispetto a quelle contenute nell’avviso di infrazione, in quanto il ricorso non può che essere opposto nei confronti delle risultanze del verbale, che deve necessariamente essere notificato con le modalità di rito.