Non può agire in giudizio per il rimborso dell’imposta sugli acquisti l’acquirente esentato dall’Iva
Non può agire in
giudizio per chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata
all’amministrazione finanziaria su degli acquisiti, la società che svolga attività esenti dall’Iva. Infatti, solo il fornitore (contribuente cedente) può farlo. Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza
n. 355 del 13 gennaio 2010, con cui ha ribadito la giurisdizione
del giudice tributario competente a decidere sui rimborsi dell’Iva
indebitamente versata da un soggetto esente.