Non può essere revocato l’assegno di mantenimento al figlio che ha un lavoro non adeguato alla professionalità acquisita
L’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono, cessa solo se il genitore obbligato riesca a provare che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica con un lavoro che corrisponda alla professionalità acquisita. Altra sentenza in tema di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Nel caso di specie, un uomo che chiedeva la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio che aveva trovato un lavoro che non era in linea con la professionalità acquisita. Nel motivare la sentenza la Corte ha infatti spiegato che “in regime di separazione o di divorzio fra i genitori, l’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono, cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata. Una volta che sia provato l’indizio di un’attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motiva, quella circa l’esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l’assegno (ex multis: Cass. 17 novembre 2006, n. 24498; 17 giugno 2006, n. 15756; 24 novembre 2004, n. 22214; 3 aprile 2002, n. 4765).