(Cass. n.5024/11)
Va negata l’indennità di migliorie apportate dalla parte conduttrice all’immobile qualora non sia possibile accertare l’esistenza dei miglioramenti senza aver prima proceduto alle necessarie demolizioni delle opere effettuate se il locatore ha prestato il proprio consenso all’esecuzione delle stesse. Nella specie ha pesato sulla decisione della suprema corte l’esistenza – nel contratto di locazione – di una clausola in virtù della quale “… il conduttore prendeva atto di avere esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, con l’obbligo a riconsegnarli alla scadenza del contratto, per cui ogni aggiunta che non può essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il consenso del proprietario”. Provato l’avvenuto consenso del locatore alla realizzazione delle opere il CTU aveva modo di stabilire che sarebbe stato illogico ed antieconomico che il conduttore fosse costretto a rimuovere le opere, dopo avere ricevuta specifica autorizzazione dal locatore sicché la Corte statuiva che, non non essendo effettuate tali demolizioni e rimozioni, nessuna indennità poteva e doveva essere riconosciuta al locatore.