Non si realizza il condono se non si versano le rate successive alla prima
Per realizzare il condono Iva ed Irpef occorrono anche i versamenti delle rate successive alla prima, in mancanza si realizza l’inefficacia integrale della definizione. Lo ha affermato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, in accoglimento di un ricorso formulato dall’Agenzia delle Entrate e ribaltando le decisioni prese nei gradi di merito.
La disposizione sancita all’articolo 9 bis della Legge 289/2002 statuisce infatti che le sanzioni non si applicano qualora entro un determinato termine si provvede, anche con modalità rateali, alla corresponsione delle imposte da condonare. La mancata applicazione delle sanzioni si realizza unicamente col pagamento, in unica soluzione ovvero rateale, delle imposte inevase nei termini, e attraverso le modalità statuite dalla citata normativa. Pertanto l’effetto del condono non si realizzerà, neppure parzialmente, se la corresponsione non avviene secondo le modalità decretate dal legislatore.
Al contrario la Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto l’efficacia di un condono, Iva ed imposte dirette, sebbene il contribuente si era curato di corrispondere soltanto la prima rata, trascurando il versamento delle rate ulteriori.
L’Agenzia delle Entrate ricorrente asserisce che il condono previsto dalla normativa citata si perfeziona unicamente con l’intera corresponsione delle imposte non versate ed oggetto della cartella, dovendo per tale motivo ritenersi legittimo il diniego di condono in ipotesi di versamento di una soltanto delle rate previste.
La Sezione Tributaria rileva inoltre che la domanda del contribuente rappresenta un “elemento indefettibile” del condono e che il perfezionamento della relativa procedura deve essere valutato in relazione alla citata istanza: da ciò consegue che l’omesso pagamento della somma integrale dovuta sulla base di detta domanda provoca l’inefficacia della stessa, nonché la perdita dell’opportunità di usufruire della definizione agevolata