Non vi è limite all’ammissione della prova per la mora de debitore
Non vi è un’espressa limitazione all’ammissibilità della prova testimoniale della messa in mora del debitore.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 11872 del 13 maggio 2008, accogliendo il ricorso del promissario acquirente di un immobile che dal Giudice di seconde cure era stato condannato a restituire il cespite ai promittenti venditori per sopravvenuta prescrizione del suo diritto al trasferimento del bene. Il ricorrente aveva dichiarato di aver messo in mora il venditore con una lettera raccomandata al fine di stipulare il contratto definitivo (mai stipulato).
Della raccomandata aveva però perso la ricevuta.
Il Giudice di appello aveva negato il valore probatorio della prova testimoniale ritenendola insufficiente e «nemmeno del tutto attendibile, a distanza di tanto tempo».
I Giudici di legittimità hanno chiarito che l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali.
Pertanto nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata a mezzo del sevizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può risultare dalla prova orale ed è sufficiente per ritenere realizzato il requisito formale dell’atto interruttivo, atteso che la ricezione dell’atto logicamente ne presuppone la spedizione.
Nonostante l’art. 1219 del Codice civile richiede la forma scritta per la valida costituzione in mora del debitore e quindi per l’interruzione della prescrizione, non essendo prevista un’espressa limitazione, non si può escludere la prova orale.