Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Legge 24 dicembre 2003, n. 363
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004
Capo I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport
invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle
aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di
una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.
Capo II
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e
comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli
sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata
«snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative
regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per
la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della
neve, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L’individuazione da parte delle
regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il
presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo
pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti
di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni
agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico.
Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e
tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di
chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci
impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni
acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere
separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica
delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le
frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle
attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle
piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da
ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni
della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le
piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo
annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi
sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti
dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del
comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono
civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono
consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di
assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti
derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del
contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla
stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la
sicurezza nell’esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a
decorrere dall’anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d’intesa con
il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli
sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della
segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia
di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle
classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche
stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle
scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree
sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste,
alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un’adeguata
visibilità.
Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed
avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determina l’apposita
segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree
stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e straordinaria
manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i
necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora
le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli
stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato
della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della
pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ente competente o, in
via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell’autorizzazione.
4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto
costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in
sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle
piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2003. A decorrere dall’anno 2004 si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto
di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero
degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2003, interviene a sostegno
dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore
delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e
mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti
relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I
finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento
ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro
preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di
erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età
inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI,
stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e
determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i
controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme
alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000
euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da
parte dell’autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla
situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità
di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o
interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio
sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una
distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le
indicazioni della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della
pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in
luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi
ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella
pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza
occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di
chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto
all’articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di
gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa
autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi
di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per
la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle
adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente
articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono
accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con
l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti
al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e
rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che
possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche
e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un
idoneo intervento di soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il
migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra
un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia
concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che
praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo
forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di
polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche,
provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le
relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1,
avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad
adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono
princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri
sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma
1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o
consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento
delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative
norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per
l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.