"Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale"
Legge 6 maggio 2004 n°129
Art. 1.
(Definizioni)
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilita’ all’altra,
verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprieta’ industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita’, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza
o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralita’ di affiliati
distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2). Il contratto di affiliazione commerciale puo’ essere utilizzato in ogni settore di attivita’ economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove
eseguite dall’affiliante, patrimonio che e’ segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how,
considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non e’
generalmente noto ne’ facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze
indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita o la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi
contrattuali; per individuato, che il know how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da
consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialita’;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa rapportata anche al valore economico e alla capacita’ di sviluppo della
rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o
in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome
dell’affiliante.
Art. 2
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano
anche al contratto di affiliazione commerciale principale col quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente
ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare
un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonche’ al
contratto col quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilita’, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo
svolgimento dell’attivita’ commerciale di cui al comma 1 dell’articolo 1.
Art. 3.
(Forma e contenuto del contratto)
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullita’.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la
propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovra’ comunque garantire all’affiliato una durata
minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. » fatta salva
l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima
dell’inizio dell’attivita’;
b) le modalita’ di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da
realizzare da parte dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unita’ di
vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
e) le eventuali modalita’ di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione
ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
Art. 4.
(Obblighi dell’affiliante)
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve
consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad
eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno
essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato,
copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attivita’, qualora esso sia avvenuto da
meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o
della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprieta’ degli stessi, o la
documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attivita’ oggetto dell’affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre
anni o dalla data di inizio dell’attivita’ dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante
e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da
affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorita’ nel rispetto delle vigenti norme della privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 si applicano esclusivamente al mercato italiano. Per le
reti estere il Ministro delle attivita’ produttive provvede con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalita’ di presentazione degli allegati di cui
alle predette lettere.
Art. 5.
(Obblighi dell’affiliato)
1. L’affiliato non pu0′ trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso
dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo
scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attivita’ oggetto dell’affiliazione
commerciale.
Art. 6.
(Obblighi precontrattuali di comportamento)
1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento
ispirato a lealta’, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e
informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione
commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione
costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei
dati dallo stesso richiesti.
3. L’aspirante affiliato deve tenere, in qualsiasi momento nei confronti dell’affiliante, un comportamento
improntato a lealta’, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo,
all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione
del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.
Art. 7.
(Conciliazione)
1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di
adire l’autorit‡ giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovra’ essere fatto un tentativo di conciliazione presso la
Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di
conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto
legislativo 12 gennaio 2003, n. 5.
Art. 8.
(Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte puo’ chiedere l’annullamento del contratto ai sensi
dell’articolo 1439 del codice civile nonche’ il risarcimento del danno, se dovuto.
Art. 9.
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel
territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non
stipulati a norma dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della
presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni
della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
“Testo direttamente tratto dalla Gazzetta Ufficiale nº 120 del 24 maggio 2004”