Norme sugli appalti a tutela della concorrenza
Con sentenza 6 novembre 2009 n. 283, la Corte Costituzionale ha
ribadito che la disciplina sugli appalti pubblici è riconducibile alla
esigenza di tutela della concorrenza.
Di conseguenza, la titolarità della potestà legislativa è dello Stato, in via esclusiva.
Con
la decisione in esame, è stato ulteriormente chiarito che l’esigenza di
tutela della concorrenza è trasfusa in tutto il complesso normativo in
tema di appalti pubblici, non rilevando pertanto la distinzione tra
“contratti sopra-soglia e sotto-soglia, perché tale materia trascende
ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal
solo riferimento al valore economico dell’appalto, sicché anche un
appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può
giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale”.
Queste
premesse hanno infine condotto il Giudice delle leggi alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, e
degli articoli 6, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 10 giugno
2008, n. 14.
La censura deriva dal fatto che le norme regionali, in
tema di concorsi di idee, di progettazione e concernenti i contratti
sotto-soglia, avendo finalità di tutela della concorrenza, rientrano
nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Diverse, invece, le
valutazioni che sono state fatte in tema di potestà regolamentare delle
Regioni, essendo stata dichiarata non fondata la questione di
legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 114 e 117,
secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione) dell’art. 16 della
legge della Regione Puglia n. 14 del 2008, la quale prevede che “con
regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono dettate le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge”.
In questo ultimo contesto
la Corte ha chiarito che rientra nelle prerogative regionali
l’esercizio della potestà regolamentare attuativa delle proprie leggi.