Notaio responsabile verso il terzo solo se ha una perdita diretta
La sentenza n.22800/2009 si inserisce nell’orientamento ormai
consolidato della natura contrattuale della responsabilità del notaio
nei confronti dei propri clienti per l’esercizio dell’attività
professionale da lui svolta.
Nel caso di specie il notaio aveva
trasferito il sottotetto di un appartamento ed i nuovi proprietari
avevano abbattuto il tetto sovrastante la loro proprietà, di cui erano
titolari due signore estranee all’atto di trasferimento.
Il
giudice di primo grado, su richiesta delle proprietarie del tetto,
aveva dichiarato l’illegittimità dell’abbattimento ed ordinato il
ripristino della situazione “quo ante” con condanna dei proprietari al
pagamento delle spese necessarie per i lavori e del notaio, chiamato in
causa dai propri clienti, per non aver rilevato l’altruità della
titolarità del tetto.
Nelle more del giudizio di secondo grado
le proprietarie avevano venduto il proprio tetto ai titolari
dell’appartamento, facendo così venir meno la materia del contendere ed
il conseguente obbligo risarcitorio a carico del notaio, a carico del
quale venivano comunque poste parte delle spese dei giudizi di primo e
secondo grado.
La Cassazione, nel rigettare i ricorsi delle
originarie proprietarie del tetto e dei proprietari del sottotetto in
ordine alla suddivisione delle spese tra le parti in causa, prende atto
della corretta ricostruzione in termini di responsabilità del notaio
operata dalla Corte d’Appello.
Infatti, secondo la consolidata
giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del notaio opera nei
confronti dei propri clienti quale responsabilità contrattuale,
derivante da contratto di mandato o, secondo la tesi preferibile, da
contratto di prestazione d’opera intellettuale; viceversa la
responsabilità professionale del notaio nei confronti dei terzi
estranei all’atto opera come responsabilità extracontrattuale. Pertanto
non tutti i terzi sono legittimati alla richiesta di risarcimento dei
danni ex art. 2043 cod. civ., ma solo coloro i quali abbiano sofferto
una perdita patrimoniale immediata e diretta, nei limiti di cui
all’art.1223 cod.civ.
Conseguentemente il regime di responsabilità
del notaio nei confronti di terzi estranei all’atto è comunque
subordinato all’effettivo riscontro dei presupposti sanciti dal codice
civile in materia di obbligazioni.