EQUITALIA DEVE PRODURRE IN GIUDIZIO COPIA DELLA CARTELLA
Infatti come ha sempre sostenuto l’Avv. Angelo Pisani ai fini dell’assolvimento dell’onore probatorio gravante sulla resistente non è sufficiente la semplice esibizione della relata, ma è necessaria la produzione della cartella con la notifica in calce ex art. 137-148 cpc e come da sent. Cass. V° sez. n. 6750707
Se il contribuente contesta la mancata notifica delle cartelle esattoriali, il concessionario della riscossione deve produrre in giudizio non solo le relate di notifica ma anche copia delle cartelle medesime.
Ciò è quanto emerso da alcune recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Sent. CTP di Parma n.39/01/10 e n.40/01/10 ; secondo le quali il comportamento del concessionario – che nel caso di specie si era riservato di produrre solo le relate di notifica – viene ritenuto addirittura errato, “in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno” (si veda Sent CTP di Parma n.40/01/10).
Nel caso in questione, dunque, veniva contestata dal contribuente la legittimità della procedura esecutiva, in quanto non risultava assolutamente provata la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto il loro effettivo contenuto.
Tale obbligo, d’altronde, deriva dall’art. 26, comma 4, del DPR n.602/73, il quale prevede che “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”
Allo stesso modo,come da un articolo dell’ Avv. Matteo Sances, si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha motivato la propria posizione facendo riferimento non solo al predetto articolo 26 ma anche al principio dell’onere della prova (espresso dall’art. 2697 cc che prevede “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”). Proprio in aderenza a questi principi, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai sensi degli artt. 2697 cc e 26 del DPR n.602/73, debba essere l’agente della riscossione ad assolvere l’onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento indirizzate al contribuente nonché la ritualità e tempestività della loro notificazione (ordinanza della Corte di Cassazione n.22041 del 28/10/10).
Si riporta, infatti, uno stralcio della predetta ordinanza dove la Suprema Corte dichiara “… questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali perché la Concessionaria non le ha prodotte”.
Alla luce di quanto detto, dunque, è importante evidenziare ancora una volta che Equitalia è chiamata ad assolvere un doppio onere probatorio, ossia:
1) provare la NOTIFICA delle cartelle, attraverso la produzione in giudizio delle relate di notifica;
2) provare il CONTENUTO delle cartelle, attraverso la produzione in giudizio di copia degli atti notificati al contribuente.
Solo grazie a questa documentazione il concessionario della riscossione potrà dimostrare la piena legittimità delle cartelle di pagamento e quindi delle pretese avanzate nei confronti del contribuente.
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