(Cass. Sez. II Civ. n.8284/11)
Perché sia valida la notifica a mezzo posta della contravvenzione effettuata nelle mani del portiere dello stabile, deve essere certificata l’infruttuosa ricerca delle altre persone abilitate alla ricezione ai sensi dell’art.139 c.p.c.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “… deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332).
Né può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere …”