Notificazioni a soggetti diversi dall’imputato con “mezzi alternativi” Cassazione penale , sez. V, sentenza 18.01.2010 n° 2105
La prescrizione per l’opposizione alla custodia cautelare comincia a
decorrere dalla notifica rituale e non dall’invio del fax o della
comunicazione telefonica al difensore.
E’ quanto ha precisato
con la recente sentenza 2105/2010, con cui ha, appunto, stabilito che
la misura cautelare inizia a decorrere dal giorno in cui avviene, a
mezzo dell’ufficiale giudiziario, il deposito del provvedimento
applicativo della stessa misura.
I giudici di
legittimità hanno accolto il ricorso di un avvocato al quale il
tribunale di Palermo aveva respinto (in quanto tardiva) la richiesta di
riesame dell’ordinanza che disponeva il divieto di dimora per il suo
assistito.
Il tribunale di primo grado , compiendo un errore di valutazione, aveva fatto scattare il conteggio dei 10 giorni utili per proporre impugnazione dalla data in cui l’avvocato era stato avvertito
della misura interdittiva mediante l’invio di un fax, preceduto anche
da una telefonata sul cellulare, con cui si comunicava il momento
dell’interrogatorio.
I giudici di legittimità hanno ricordato che “il
termine per proporre la richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone
una misura coercitiva decorre, per il difensore dell’imputato, dal
giorno in cui gli è stato notificato l’avviso del relativo deposito a
norma dell’art. 309, comma 3, c.p.p. e non da quello della
partecipazione all’interrogatorio previsto dall’art. 294 stesso codice
o di altro evento che faccia presumere o la sua conoscenza, altrimenti
conseguita, del provvedimento medesimo, come ad esempio il giorno in
cui è stato faxato al difensore l’avviso di interrogatorio”.
Nella sentenza in commento, ancora,
di mezzi alternativi, quali fax o telefono, pur previsti dalla legge, è
consentito solo in casi di urgenza e limitatamente a particolari
incombenze, come un interrogatorio, pur legato alla misura coercitiva,
ma non può essere considerato valido ai fini della decorrenza dei
termini per la domanda di riesame”.
in definitiva, ferma presa di posizione della Corte di Cassazione,
secondo cui è escluso l’uso del fax o del telefono per notificare
l’avviso di deposito di una misura cautelare che comporti un termine
perentorio per l’impugnazione.