Notifiche Equitalia. Cosa succede in caso di irreperibilità del destinatario delle cartelle?
Le notifiche delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia sono sempre al centro di spinose questioni e sorgono sempre più contrasti in merito alla loro presunta regolarità.
Questa volta sotto accusa è la questione relativa alle notifiche fatte da Equitalia in caso di irreperibilità del destinatario.
A Livorno, infatti, succede che Equitalia notifica le proprie cartelle avvalendosi dei propri messi. Ma cosa succede se non trova nessuno presso l’indirizzo del destinatario della cartella? Ecco, succede che il messo di Equitalia, dichiarando di non trovare i destinatari presso l’indirizzo noto ed effettivo, lascia i propri avvisi alla casa Comunale.
Sicuramente la questione che riguarda le notifiche in caso di irreperibilità del destinatario non è di poca importanza, anzi tutt’altro.
Il problema che sorge in merito a questa specifica modalità di notifica è capire bene da quando bisogna poi considerare valida e perfezionata la notifica della cartella per calcolare da quella data i termini entro i quali è possibile fare opposizione alle cartelle stesse, considerando che i termini per le opposizioni non sono mai lunghissimi.
Ebbene la legge, in merito alla notifica delle cartelle di pagamento, dice che in caso di irreperibilità del destinatario la notifica della cartella si perfeziona dal giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune secondo il principio della effettiva conoscenza. Questo significa chedal quel giorno cominciano a decorrere i termini per fare opposizione alle cartelle depositate presso la casa del Comune e non è importante se il destinatario abbia o meno consapevolezza dell’avvenuto deposito.
Quindi poi, quando il destinatario della cartella ha effettiva conoscenza del deposito della cartella presso la casa del Comune, potrebbero già essere scaduti i termini per fare opposizione.
Ebbene un perito industriale di Livorno ha fatto un esposto al procuratore, che in questi giorni sta esaminando il caso, proprio perché gli è stata contestata un opposizione fatta alle cartelle di Equitalia perché secondo gli agenti della Riscossione (Equitalia) l’opposizione era tardiva.
Nell’esposto depositato presso la Procura di Livorno, si fa riferimento ad una sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n. 258 del 22 novembre 2012) in cui viene dichiarato costituzionalmente illegittimo un particolare comma della legge delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (comma 3 dell’art.26 del D.P.R. 29 settembre 1973).
Il motivo per cui la Corte ritiene illegittimo questo comma è per il fatto che vi è una disparità di trattamento,in caso di irreperibilità, tra chi riceve una notifica delle cartelle e chi riceve la notifica degli avvisi di accertamento. Infatti, per l’avviso di accertamento, trova applicazione un’altra disciplina ovvero si considera perfezionata la notifica nel momento in cui il destinatario riceve la lettera che contiene l’avviso di deposito presso la casa del Comune secondo il principio della effettiva conoscibilità dell’atto.
Questa disparità di trattamento, con riguardo all’ipotesi di irreperibilità cosiddetta “relativa” del destinatario e degli altri soggetti legittimati alla ricezione fa sì che trovino irragionevolmente applicazione due diversi procedimenti notificatori, a seconda che la notificazione riguardi un atto di accertamento o una cartella di pagamento.
La logica conseguenza è che chi è destinatario della cartella di pagamento depositata presso la casa Comunale non è messo nelle condizioni di pervenire ad una tempestiva ed effettiva conoscenza della cartella di pagamento notificata e, pertanto, subisce una ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (cfr. anche pronunce della Corte costituzionale n. 366 del2007; n. 360 del 2003; n. 346 del 1998).
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)